Cassation court corrects a sentencing judgment's civil appeal dismissal clause due to a clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court of cassation ordered a clerical correction to a prior sentencing judgment that erroneously omitted the dismissal of the civil appeal. Luigi Di Tullio had filed a civil appeal against a decision declaring criminal offenses time-barred, but the original record failed to include the ruling on civil inadmissibility. The court ruled that this omission constituted a material error under procedural law, mandating the addition of the dismissal clause to the official record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Clerical errors in judicial decisions that omit statutory rulings on civil appeal inadmissibility must be corrected ex officio to ensure the finality and accuracy of the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TULLIO LUIGI nato a FOGGIA il 15/05/1967 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI: FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
2. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 38453/2023 del 21/06/2023 (n. sez. 2051/2023, R.G.N. 14351/2023), emessa sul ricorso presentato da Luigi Di Tullio, per mero errore materiale, dopo la statuizione del Collegio agli effetti penali («Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.») non risulta la seguente statuizione: «Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.». L'errore, dunque, va emendato, nei termini indicati nel dispositivo del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dispone la correzione del ruolo di udienza del 21/06/2023, in relazione al dispositivo della sentenza n. sez. 2051/2023, R.G.N. 14351/2023, nella parte in cui non era stata disposta l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili, aggiungendo, dopo la parola "....prescrizione." la frase "Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili." Così deciso il 19/10/