Cassation annuls appeal dismissal for lack of specificity regarding fraud accounting and compensatory benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing the Public Prosecutor's appeal against acquittals for fraudulent bankruptcy. The defense argued the appeal lacked specificity, but the court found the prosecutor's act detailed errors in accounting records and the omission of a third company. The court ruled that under the new procedural code, an appeal must be specific and argued, not merely unfounded, and the lower court improperly avoided addressing these substantive points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible only if it lacks specificity or fails to address the reasoning of the contested judgment, not if the arguments are merely unfounded; the appellate court must address all specific grounds raised by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 20/01/2023, nei confronti di Giannetti Aristide, nato a Grosseto il 31/07/1975 e di Giannetti Marco, nato a Grosseto il 27/12/1965; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Aristide Giannetti ed il rigetto del ricorso per Marco Giannetti; udito l'avv.to Oliviero De Carolis Villars, difensore di fiducia di Marco Giannetti e sostituto processuale dell'avv.to Alessandro Maria Lecci, difensore di fiducia di entrambi gli imputati, il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, quanto ad Aristide Giannetti e, per Marco Giannetti, ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza, emessa dal Tribunale di Grosseto in data 16/12/2020, con cui Marco Giannetti ed Aristide Giannetti erano stati assolti dai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria a loro ascritti quali soci ed amministratori della Giannetti Logistic and Service s.r.I., dichiarata fallita in data 02/10/2013, rispettivamente, perché il fatto non costituisce reato, Giannetti Aristide, e per non aver commesso il fatto, Giannetti Marco.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre in data 26/06/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen., alla luce della formulazione dell'atto di appello, in cui, dopo aver specificato i capi ed i punti della sentenza avverso la quale era stato proposto gravame, erano stati specificamente indicati gli elementi, nonché le ragioni di fatto e di diritto alla stregua dei quali le valutazioni del giudice impugnato risultavano errate, elementi e ragioni riportati in ricorso al fine di dimostrare come il gravame non fosse per nulla inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso de Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze è fondato e va, pertanto, accolto. Richiamando il contenuto della relazione del curatore fallimentare e della consulenza svolta su incarico del pubblico ministero, con l'atto di appello si era evidenziato come, a partire dal 2007, la tenuta della contabilità da parte della società fallita non rispettasse affatto il reale andamento delle attività, come emerso dalle insinuazione delle banche risultanti dal passivo fallimentare e come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, nonostante la lacunosità della relazione del curatore, stigmatizzata dall'appello; si era evidenziato, altresì, come il curatore non avesse mai affermato di essere stato in grado di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, essendo, al contrario, emerso che la tenuta della contabilità - alla stregua di quanto emerso dalla consulenza del pubblico ministero - fosse funzionale a celare il ricorso al credito bancario, peraltro utilizzato per finalità diverse da quelle aziendali; inoltre, con il gravame era stata contestata la ricostruzione fornita dal consulente della difesa, ed accolta dal primo giudice, in riferimento alla destinazione del danaro ricevuto a soggetti diversi - l'Autotrasporti Giannetti -, non solo in quanto non provata, ma, soprattutto, in quanto tale versione dei fatti non avrebbe, in ogni caso, escluso la sussistenza della distrazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità - puntualmente citata - in tema di vantaggi compensativi -, alla stregua delle concrete emergenze del caso, avendo il primo giudice anche omesso di considerare la terza società, la Giannetti Logistic System, società di diritto inglese, nonché il ruolo svolto dagli imputati, come emerso dalle risultanze dibattimentali.
Alla luce di tali elementi critici dell'atto di appello, puntualmente messi a confronto con la motivazione del primo giudice, ritenuta illogica e contraddittoria, la Corte di merito si è limitata a riprodurre sinteticamente il contenuto dell'imputazione e della motivazione della sentenza di primo grado, tacciando di genericità ed aspecificità l'impugnazione del Procuratore Generale, che non avrebbe considerato come Aristide Giannetti fosse stato assolto per carenza dell'elemento soggettivo e Marco Giannetti in quanto non coinvolto nell'attività gestoria.
Osserva il Collegio che l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende, pacificamente, dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, e la relativa valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati. Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha affatto considerato che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo Nunzio, Rv. 281978).
La Corte di merito, quindi, anche per effetto del principio devolutivo dell'appello, avrebbe dovuto affrontare la tematica della denunciata erronea impostazione da parte del primo giudice circa i vantaggi compensativi, sinteticamente ma puntualmente posta a fondamento dell'atto di gravame, così come avrebbe dovuto farsi carico della valutazione - ritenuta contraddittoria da parte del primo giudice - delle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero, specificamente riportate per stralci dall'atto di impugnazione. Al contrario, la sentenza impugnata, del tutto contraddittoria mente, pur avendo dichiarato inammissibile l'appello, ha, in sostanza, risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili, attraverso un pedissequo richiamo alle argomentazioni del primo giudice.Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso