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Sentenza — n. 3437/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal court revocation of civil claims due to violation of civil party's inherent right.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Bologna Court of Appeal's decision revoking the civil party's status, ordering a remand to the civil judge. The civil party had formally expressed interest in pursuing damages and submitted written conclusions, contradicting the appeal court's finding of tacit withdrawal. The court ruled that the appeal court's practice of treating absence as a waiver violates the inherent nature of the civil party's right under Article 76 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 2, cod. proc. pen.; The inherent nature of the civil party's right precludes the tacit revocation of their status based on mere absence or procedural formalities that do not constitute an unequivocal manifestation of withdrawal.

Parole chiave

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inherent nature of civil party tacit revocation of status Code of Criminal Procedure appeal court practice remand to civil judge procedural withdrawal Article 76 criminal code ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 2, cod. proc. pen.
m., viola il principio della immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76, comma 2, cod. proc. pen.).
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
art. 76 cod. proc. pen
m., viola il principio della immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24193 del 09/02/2018, Calligaro
Il ricorso è fondato, poiché la decisione, nel dare seguito all'indicazione contenuta nel decreto di citazione emesso dalla Corte d'appello di Bologna, come già osservato da Sez. 2, n. 24193 del 09/02/2018, Calligaro, n.
Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, Romano
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile VALLI MAURO nato a FORLI' il 18/06/1976 nel procedimento a carico di: DROGO RAIMONDO nato a CESENA il 31/10/1984 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette: le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla revoca delle statuizioni civili;

b) conclusioni scritte della parte civile ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e nota spese;

c) note d'udienza e memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o rigettarlo. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte d'appel'o di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Raimondo Drogo, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e, rilevato che la parte civile, pur invitata a rappresentare un perdurante interesse, alla luce del tempo trascorso, a chiedere la conferma della decisione, non era comparsa in udienza né aveva fatto pervenire alcuna manifestazione di volontà in tal senso, ha revocato le statuizioni civili.

2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge sottolineando che la prassi della Corte d'appello di Bologna, oltre a scontrarsi con il principio di immanenza della costituzione di parte civile e la tipicità delle cause di revoca di quest'ultima, collide, in fatto, con la circostanza che:

a) in data 28 settembre 2022 il difensore, tramite p.e.c., aveva trasmesso la dichiarazione di volontà di insistere nell'azione civile;

b) conclusioni e nota spese erano state regolarmente depositate dal sostituto processuale del difensore all'udienza del 30 settembre 2022.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:

a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla revoca delle statuizioni civili;

b) conclusioni scritte della parte civile ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e nota spese;

c) note d'udienza e memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o rigettarlo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, poiché la decisione, nel dare seguito all'indicazione contenuta nel decreto di citazione emesso dalla Corte d'appello di Bologna, come già osservato da Sez. 2, n. 24193 del 09/02/2018, Calligaro, n. m., viola il principio della immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76, comma 2, cod. proc. pen.). Sul punto questa Corte ha più volte affermato che nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazioni inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione (v., fra le molte, Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, Romano, Rv. 267482, che nella motivazione ha affermato:

«la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione; costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti che l'assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell'art. 76 cod. proc. pen.). La lettura del decreto di citazione in grado di appello consente di apprezzare come la Corte di appello di Bologna abbia previsto la predisposizione di un modello, in cui è inserito, tra gli avvisi rivolti alle parti, quello nel quale si invita la parte civile a formalizzare, comparendo all'udienza o semplicemente con missiva indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica indicato, l'esistenza di un perdurante interesse alla conferma delle statuizioni civili, con l'intesa che, in difetto, si potrebbe ritenere tacitamente revocata la costituzione di parte civile.

Si tratta di prassi che - va ribadito - non trova fondamento normativo e che, a tacer di altro, procrastina senza motivo la definizione delle pretese che la parte civile ha legittimamente esercitato nel processo penale. Nel caso di specie, va poi aggiunto - ma trattasi di profilo che si sottolinea per mera completezza - che la parte civile ha comunicato in data 28 settembre 2022 all'indirizzo indicato nel decreto di citazione (<udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it>) la propria volontà di proseguire il procedimento ai fini del risarcimento dei danni e che nel verbale d'udienza in camera di consiglio risulta il deposito di conclusioni e nota spese.

2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene demandata la regolamentazione delle spese nel rapporto tra parte civile e imputato. Del resto, negli scritti depositati nell'interesse dell'imputato non viene dedotto l'interesse ad una pronuncia interamente liberatoria sul piano penale, alla stregua delle conclusioni di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, secondo la quale, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appell