Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing domicile declaration and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Le Piane brothers inadmissible, ruling that the procedural defect was fatal. Although the petitioners argued the act constituted a valid appeal, the court found the document lacked the mandatory domicile declaration required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request to revoke the confiscation measure and ordered the defendants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; An appeal or similar act of review is inadmissible if it fails to include the statutory declaration or election of domicile, rendering the procedural requirement unmet.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LE PIANE PIETRO nato a COSENZA il 15/02/1967 LE PIANE LUIGI nato a COSENZA il 19/02/1946 avverso il decreto del 05/07/2023 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Pietro Le Piane e Luigi Le Piane avverso l'ordinanza del 5 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revoca - in tal modo riqualificata dalla Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 17 maggio 2023, l'originaria richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159 del 2011 - proposta avverso il decreto del 26 gennaio 2011 con il quale era stata disposta la misura di prevenzione della confisca.
2. Il ricorso è inammissibile. Anche a voler qualificare il ricorso come appello, alla luce delle conclusioni della giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559 - 0), in ogni caso l'atto di impugnazione doveva essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. L'esistenza della norma e la sua applicabilità sono peraltro ben presenti ai ricorrenti, in quando v'è richiamo nell'intestazione dell'atto allegato al ricorso - che peraltro reca la firma del solo Le Piane Luigi: e significativamente il calce al ricorso si parla di mandato del ricorrente (e non dei ricorrenti) -, ma che contiene solo una procura.
3. Ne segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci