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Ordinanza — n. 3217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of standing due to failure to use mandatory technical counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to engage a qualified technical lawyer as required by law. Although the petitioner personally submitted the appeal while incarcerated, the relevant criminal procedure code mandates that all appeals to the Supreme Court must be signed by an authorized defender since August 2017. Consequently, the court ruled that the petitioner lacked legal standing to file the petition without such representation.

Regesto Legislator

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Art. 613, co. 1 c.p.p.; Art. 591, co. 1 lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by a party without a qualified technical defender are inadmissible due to lack of legal standing.

Parole chiave

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criminal procedure technical defender legal standing inadmissible appeal Cassation Court legittimità della carcerazione preventiva difetto di legittimazione del ministero pubblico restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 613, co. 1 c.p.p.
103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p.
Art. 591, co. 1 lett. a) c.p.p.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co.
Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA MICHELE nato a ACIREALE il 19/07/1972 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI udito il difensore s. FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza di Messina, decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627, c.p.p., dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo in tema di liberazione anticipata proposto nell'interesse Spina Michele.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione personalmente lo Spina, con dichiarazione resa presso la casa di reclusione di Augusta in data 1.6.2023.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. E invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Così