Cassation court annuls peace judge's dismissal due to lack of ne bis in idem when threats target different victims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a peace judge's decision dismissing charges against Katia Abate for threats, arguing the principle of ne bis in idem did not apply. The court found that although the threats occurred during a single phone call, they targeted two distinct individuals, Luigi Minerva and Mara Cimaroli, constituting separate offenses. Consequently, the court annulled the lower court's judgment and ordered the case to be retried.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; The principle of ne bis in idem does not preclude prosecution for threats made in the same conversation if the conduct targets different victims, as identity of factum requires identical concrete manifestation, causal link, event, and intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: ABATE KATIA nato a ROMA il 30/12/1967 inoltre: MINERVA LUIGI avverso la sentenza del 16/05/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché note di replica nell'interesse delliimputata con le quali si chiede il rigetto del ricorso. h Ritenuto in fatto 1.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 maggio 2023, con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Katia Abate per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., rilevando che siffatto delitto era oggetto di altro giudizio pendente ad un distinto giudice di pace. Deduce il ricorrente che non sussistono i presupposti del ne bis in idem, dal momento che si verterebbe in tema di minaccia rivolta nel corso della medesima conversazione telefonica nei confronti di due diverse persone.
2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché note di replica nell'interesse dell'imputata con le quali si chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come emerge dall'esame degli atti, consentito alla luce della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), il processo nel quale è intervenuta la sentenza impugnata riguarda il reato di minaccia in danno di Luigi Minerva, laddove il distinto procedimento 2020-1994 R.G. riguarda il reato di minaccia in danno di Mara Cimaroli.
Il fatto che, secondo la prospettazione accusatoria, le minacce siano state realizzate con un'unica telefonata non determina l'unicità di reato, posto che la condotta incide su beni personali di pertinenza di soggetti diversi. Ne discende l'estraneità dell'ipotesi al divieto del bis in idem, non essendo dato cogliere l'idem factum, ravvisabile solo quando ricorra l'identità della concreta manifestazione della condotta, del nesso causale, dell'evento e del dolo (v., fra le molte, Sez. 2, n. 57393 del 31/10/2018, Prestanicola, Rv. 274720 - 0).
2. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Roma per il giudiz