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Sentenza — n. 2915/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses request for time extension due to late filing after learning of judgment delay.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared inadmissible a request by Haidane Adnane for an extension of the deadline to appeal a criminal judgment. The defense argued that a clerical error delayed the notification of the appellate court's decision until March 2023, which they claimed constituted a force majeure event. The court ruled that the request was filed too late, as it was submitted on May 2, exceeding the ten-day statutory limit for such applications.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 1 e 4, cod. proc. pen.: The request for time extension must be filed within ten days of the cessation of the force majeure event; late filings are inadmissible regardless of the cause of delay.

Parole chiave

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criminal procedure time extension force majeure statutory deadline inadmissible request appellate judgment Cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. l'istanza di restituzione nel termine va proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
Art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
art. 175 cod. proc. pen
Wally Salvagnini, avanza richiesta - trasmessa a questa Corte di cassazione per competenza funzionale dalla Corte d'appello di Bologna, investita quale giudice dell'esecuzione - di rinnessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Haidane Adnane, nato in Marocco il 18/09/1992 avverso l'ordinanza emessa il 16/06/2023 dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo.

RITENUTO IN FATTO

1. Adnane Haidane, a mezzo del difensore avv. Wally Salvagnini, avanza richiesta - trasmessa a questa Corte di cassazione per competenza funzionale dalla Corte d'appello di Bologna, investita quale giudice dell'esecuzione - di rinnessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per ricorrere avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna in data 26 ottobre 2022. Nell'istanza di rimessione la difesa evidenziava che: - in data 26 ottobre 2022, i giudici di appello avevano pronunciato sentenza di condanna nei confronti del ricorrente e indicato in giorni settantacinque il termine per il deposito della motivazione; - in data 16 gennaio 2023 aveva inoltrato alla cancelleria della corte territoriale una richiesta di copia della sentenza; - in data 09 e 27 febbraio 2023, con separate email, la cancelleria gli aveva comunicato di non avere notizie in merito al deposito della sentenza; - in data 14 marzo 2023, a seguito della ricezione di una email, con cui la cancelleria gli comunicava i diritti di copia per il ritiro della sentenza, apprendeva che la motivazione della stessa era stata depositata il 30 dicembre 2022 e che il ritardo nella comunicazione era stato determinato da un malfunzionamento del registro informatico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza formulata presenta profili di inammissibilità.

2. Ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice competente a decidere sull'impugnazione. Nel caso di specie, in cui l'istanza è volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna, competente a decidere è la Corte di cassazione.

3. Agli atti del fascicolo, la cui consultazione è ammissibile in questa sede in ragione della natura processuale della censura formulata, risulta allegata la corrispondenza intercorsa tra la difesa e la cancelleria della corte territoriale. 2 ye 4. Ciò posto, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. l'istanza di restituzione nel termine va proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 4.1 Nel caso di specie, in cui il ricorrente dichiara di avere ricevuto solo in data 14 marzo 2023 notizia del deposito della sentenza, l'istanza di restituzione nel termine, risalente al giorno 02 maggio 2023, è inammissibile perché tardiva.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a carico del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle