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Ordinanza — n. 2553/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds under new procedural law regarding plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2553/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the prosecutor and private accuser can only challenge plea bargain sentences on specific grounds defined by Law 103/2017. The appellant argued the lower court omitted reasoning regarding acquittal conditions and generic mitigating circumstances, but the Court held that under the new law, such omissions are no longer reviewable for lack of motivation. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the reform of June 23, 2017, Law 103/2017, appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, rendering defects in motivation regarding acquittal conditions or generic mitigating factors inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence review lack of motivation grounds Law 103/2017 reform de plano declaration testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ovvero la insufficienza della motivazione resa con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 c.p
1.Il ricorso proposto nell'interesse di Kligro Vittorio, avvero la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO VITTORIO nato a TARANTO il 23/07/1989 avverso ia sentenza del 20/10/2023 dei GIP TRIBUNALE di TARANTOL:dita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; e l9.ttelsentite le conclusioni del PG PERLA LORI uf:fitoi difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso proposto nell'interesse di Kligro Vittorio, avvero la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Taranto il 20.10.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e rimputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di °atteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. nen. Sicché; a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento„ l'eventuale omissione della motivazione sui punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; e più in generale non è deducibile il vizio di motivazione per illogicità o insufficienza della stessa: ed é quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la insufficienza della motivazione resa con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez.

S. Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così