Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2551/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-exhaustion of acquittal grounds under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it alleged a violation of law regarding the failure to verify acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to assess these statutory defenses, but the Court held that such arguments are not permissible grounds for cassation against sentencing judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment alleging the failure to verify statutory acquittal grounds is inadmissible as it does not fall within the exhaustive list of admissible grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility acquittal grounds verification Article 129 Code of Criminal Procedure Article 448 Code of Criminal Procedure de plano inadmissibility motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 129 cod. proc. pen
E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPARISI SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 08/02/1989 avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata nei suoi confronti, su concorde richiesta delle parti, il 25 settembre 2023 dal Tribunale di Caltanissetta. Deduce la mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

3. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04