Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-exhaustion of acquittal grounds under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it alleged a violation of law regarding the failure to verify acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to assess these statutory defenses, but the Court held that such arguments are not permissible grounds for cassation against sentencing judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment alleging the failure to verify statutory acquittal grounds is inadmissible as it does not fall within the exhaustive list of admissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPARISI SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 08/02/1989 avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata nei suoi confronti, su concorde richiesta delle parti, il 25 settembre 2023 dal Tribunale di Caltanissetta. Deduce la mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
3. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04