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Ordinanza — n. 2550/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed penalty dismissed as inadmissible for challenging sentence amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the agreed penalty amount rather than the agreement's validity. The appellant argued for acquittal and reduced sentencing, but the law restricts appeals against agreed penalties to specific grounds like legal qualification errors. Since the appeal focused on the sentence magnitude, it violated statutory requirements and was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against agreed penalties are strictly limited to challenges regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding any attack on the agreed sentence amount.

Parole chiave

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agreed penalty appeal inadmissible cassation criminal procedure law sentence amount challenge procedural admissibility aggravamento della pena sanzione penale furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trieste ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 129 c.p
Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'entità della pena comminata.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI IVANO nato a FOSSANO il 30/03/1973 avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trieste ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Bresciani Ivano la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto in abitazione aggravato quale aumento per la continuazione su quella comminatagli in precedente giudizio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'entità della pena comminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. In particolare va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena applicata che nel caso di specie non ricorre.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Cos