Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-exhaustion of acquittal grounds under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the appellant's claim regarding the failure to evaluate acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is not a valid ground for cassation. The appellant argued that the lower court failed to verify the absence of statutory acquittal reasons, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible violations to those explicitly listed. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment alleging the failure to evaluate acquittal grounds under Article 129 is inadmissible because such omissions are not among the statutory exceptions to the principle of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA JONNY nato a COPPARO il 04/09/1987 avverso la sentenza del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata nei suoi confronti, su concorde richiesta delle parti, il 19 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Deduce la mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
3. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis