Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2541/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-exhaustion of acquittal grounds under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2541/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the appellant's claim regarding the failure to evaluate acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is not a valid ground for cassation. The appellant argued that the lower court failed to verify the absence of statutory acquittal reasons, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible violations to those explicitly listed. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment alleging the failure to evaluate acquittal grounds under Article 129 is inadmissible because such omissions are not among the statutory exceptions to the principle of res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility acquittal grounds evaluation Article 129 Code of Criminal Procedure Article 448 paragraph 2-bis procedural res judicata prove fabbricate testimonianza inattendibile alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 129 cod. proc. pen
E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA JONNY nato a COPPARO il 04/09/1987 avverso la sentenza del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata nei suoi confronti, su concorde richiesta delle parti, il 19 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Deduce la mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

3. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis