Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds for lack of specific argumentation against agreed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific reasons contesting the agreed sentence's legality. The lower court had already accepted the negotiated penalty as appropriate, and the defense offered no substantive arguments to challenge this assessment. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a judgment reducing a sentence based on an agreement is inadmissible if the appellant fails to demonstrate specific grounds for the sentence's incongruity or illegality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Jovanovic Petko, nato in Serbia il 10/08/1979, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in data 30/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Petko Jovanovic, ad anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, nella misura concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati a lui ascritti.
2. Petko Jovanovic ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Enzo Domenico Spina, deducendo vizio di motivazione quanto al controllo sulla legalità della pena concordata.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Petko Jovanovic è inammissibile. Evidente risulta l'inammissibilità del ricorso, posto che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente accolta la pena nella misura concordata tra le parti e precisamente indicata nella sua scansione a pag. 4 della sentenza impugnata, valutata come congrua dalla Corte di merito. Né la difesa ha in alcun modo illustrato le ragioni per le quali, nel caso in esame, la pena concordata non risulterebbe congrua. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il Consigliere estensore Il Presiden