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Sentenza — n. 2532/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against residence ban for aggravated theft, citing strong evidence and lack of necessity defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a Rome review tribunal's confirmation of a residence ban for aggravated theft. The appellant argued the ban was excessive given his cooperative behavior and potential sentence under three years, while also claiming necessity due to poverty. The court rejected these claims, finding the evidence of theft clear and the poverty defense legally insufficient as social aid availability negates the necessity of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 54, cod. pen.: The court establishes that a residence ban remains valid despite potential sentences under three years, and that the necessity defense fails when social assistance mechanisms exist to address poverty without resorting to crime.

Parole chiave

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residence ban aggravated theft necessity defense poverty excuse custody in prison social aid inadmissible appeal revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2.1 Quanto al secondo profilo del primo motivo, giova evidenziare che il divieto sancito dall'art. 275, comma 2-bis, cod.
Art. 54, cod. pen.
pen., lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari senza considerare la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod.
art. 54 cod. pen
pen., lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari senza considerare la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Nieddu
di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive (Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Nieddu, Rv.
Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani
Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv.
Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami
267793; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv.
Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye
Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Melek Ben Khaled, nato in Tunisia il 27/05/1996 avverso l'ordinanza emessa il 05/09/2023 dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dal Procuratore Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ben Khaled Melek, avv. Gian Paolo Maria Coccia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma applicata al ricorrente in ordine al delitto di furto aggravato.

2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici del riesame hanno confermato l'applicazione della misura cautelare senza considerare, per un verso, l'assenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e, per altro verso, in caso di affermazione della penale responsabilità, la possibile applicazione al ricorrente di una pena detentiva inferiore ai tre anni, tenuto conto anche del comportamento collaborativo assunto dal medesimo nei confronti delle Forze dell'Ordine. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett.

c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari senza considerare la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. quale conseguenza dello stato d'indigenza del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

2. Quanto al primo profilo del primo motivo, che involge i gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente non si confronta con l'ordinanza dei giudici della cautela che hanno ravvisato la gravità del quadro indiziario nella circostanza che il Malek, nel mentre faceva ingresso nell'esercizio commerciale, indossava un certo tipo di abbigliamento, per poi uscirne non solo con un vestiario completamente diverso, ma anche tenendo in mano una pochette contenente un profumo e un pantalone di pigiama, tutto provento di furto, per un valore complessivo stimato in euro 327,30. 2.1 Quanto al secondo profilo del primo motivo, giova evidenziare che il divieto sancito dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive (Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Nieddu, Rv. 282802;

Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv. 267793; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377).3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. I giudici della cautela hanno sottolineato sia il comportamento insofferente, evasivo e poco collaborativo assunto dal ricorrente nel momento in cui, uscito dall'esercizio commerciale, subiva il controllo da parte delle Forze dell'Ordine, sia la circostanza che pochi giorni prima lo stesso era stato tratto in arresto in relazione ad analoga vicenda e, ancora, che pochi mesi prima si era reso responsabile della violazione della normativa sugli stupefacenti, così evidenziando la propensione del Melek al delitto. 3.1 Quanto all'asserita possibilità di ritenere lo stato di necessità, giova evidenziare che la deduzione del ricorrente si risolve in una mera affermazione di principio che fa discendere l'impossibilità del ricorrente di provvedere ai bisogni della vita dalla semplice impossidenza, disancorata da ogni riferimento a specifiche circostanze di fatto attinenti alla posizione dello stesso e all'impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative lecite, là dove, invece, l'esimente dello stato di necessita postula l'immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l'atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l'applicabilità se ai pericoli connessi con la penuria di mezzi economici sia possibile ovviare senza ricorrere al reato (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).

Dunque, la possibilità di avvalersi dell'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015,dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).

4. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor