Italian Supreme Court dismisses appeal against appeal due to missing special power of attorney for absent defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeals by Roland and Albert Ibrahimi inadmissible. The defendants argued that the lower court erred in rejecting their appeal because they were declared absent or missing, making it impossible for their lawyer to obtain a new domicile declaration. The court rejected this, ruling that the specific procedural requirement for a special power of attorney applies regardless of the defendant's status, and that the legislative balance between defense rights and judicial efficiency justifies the rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 89, comma 3, d. Igs. 162/2022: The requirement to deposit a special power of attorney containing domicile declarations for an appeal is mandatory and applies to absent or missing defendants, without violating constitutional rights to defense or equality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ibrahimi Roland, nato in Albania il 08/05/1985, Ibrahimi Albert, nato in Albania il 16/10/1991, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino emessa in data 20/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello, proposto da Roland Ibrahimi e Albert Ibrahimi avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 03/02/2023.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione Roland ed Albert Ibrahimi, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giorgio Bissacco, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la causa di inammissibilità del gravame - la mancata allegazione della procura speciale contenente la dichiarazione o elezione di domicilio da parte degli imputati, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello - non considera come i ricorrenti fossero già domiciliati presso lo studio del difensore di fiducia sin dalla fase delle indagini preliminari, in quanto Roland Ibrahimi era stato dichiarato latitante ed Albert Ibrahimi era stato dichiarato assente, il che rende evidente come per il difensore sarebbe stato impossibile contattare i propri assistiti per munirsi di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio; ciò anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce al difensore del latitante un potere di rappresentanza più ampio, il che evidenzia un profilo di illegittimità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 Costituzione, 48, comma 2 CEDU, 2 Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 14 n. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; in ogni caso, la dichiarazione di assenza di Albert Ibrahimi era intervenuta prima della riforma Cartabia, per cui si dovrebbe applicare la pregressa normativa, più favorevole, in applicazione dell'art. 89, comma 1, d.
Igs. 162/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di Albert e Roland Ibrahimi sono inammissibili. Nella vicenda in esame la Corte di Appello di Torino ha correttamente fatto applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dichiarando inammissibili gli appelli degli imputati, entrambi giudicati in assenza nel giudizio di primo grado, definito con sentenza del 03/02/2023, in quanto il difensore aveva omesso di depositare la procura speciale ad impugnare, rilasciata dopo la sentenza di primo grado, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio degli imputati, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello.
Si tratta - come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - di una disposizione che mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di appello solo quando l'imputato, dichiarato assente nel giudizio di primo grado, abbia effettivamente contezza della sentenza emessa, al fine di evitare l'inutile celebrazione di giudizi destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato. Ciò emerge chiaramente dal contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con d.m. 16/03/2021, secondo cui, in riferimento alla disciplina in esame "...nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato da rimedi 'restitutori' contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato.
A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell'istituto di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., che oggi limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui tutto il processo si sia svolto in assenza dell'imputato. L'istituto di recente introduzione verrebbe così ad operare per le ipotesi di sentenza di condanna in absentia non impugnata (data la effettiva mancata conoscenza da parte dell'imputato e, dunque, • la mancata predisposizione del mandato specifico ad impugnare) e, quindi, passata in giudicato.
Per tutti gli altri casi, la previsione, la previsione del mancato specifico attesterebbe l'effettiva conoscenza del processo e, dunque, eliminerebbe il presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza (salvi, ovviamente, casi limite). Nel pieno rispetto anche della direttiva 2016/343 UE, nei suoi profili cruciali già implementata, per quel che riguarda il giudizio in absentia - si dovrebbe intervenire sulla disciplina della rescissione del giudicato, rendendo l'istituto idoneo a risolvere tutti i casi in cui emerga l'effettiva mancata conoscenza del processo, anche nei confronti degli imputati latitanti ".
Peraltro, sotto tale aspetto, appare evidente la coerenza dell'impianto normativo, che ha previsto un termine più lungo, ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. Senza alcun dubbio, inoltre, la disposizione in esame - di cui all'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - si applica nel caso di specie, come previsto dall'art. 89, comma 3, d. I. n. 162/2022, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in data 03/02/2023, mentre del tutto improprio è il richiamo, da parte della difesa, all'art. 89, comma 1, d.
I. n. 162/2022, il cui contenuto - avente ad oggetto le disposizioni transitorie in materia di assenza, che prevede l'applicazione della previgente disciplina allorquando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, fosse già stata pronunciata ordinanza con cui si disponeva procedersi in assenza dell'imputato - riguarda un diverso istituto, ossia quello del giudizio in assenza, laddove la disposizione processuale in esame afferisce alle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione. Quanto alla violazione dei principi costituzionali ed eurounitari, citati in ricorso, va ribadito quanto già osservato da questa Corte con la sentenza n. 41763 del 12/07/2023, dep. 13/10/2023, laddove si è osservato, proprio alla luce del descritto impianto normativo, come la diversa disciplina del giudizio di impugnazione previsto per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di evidenziare la violazione dell'art. 3 della Costituzione, a fronte della evidente differenza delle situazioni disciplinate; così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24 della Costituzione, posto "che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà certa conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale." Ciò senza contare come il massimo consesso nomofilattico di questa Corte abbia in plurime occasioni ricordato come il legislatore, nel nostro sistema processuale, abbia delineato modelli diversificati di realizzazione del diritto di difesa e, quindi, anche differenti modalità di esercizio del diritto ad impugnare, differenziati in relazione alle varie fasi e tipologie del processo (per tutte, Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 e 272011). La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, appare, quindi, manifestamente infondata. Ne discende l'inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle