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Sentenza — n. 2529/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient motivation regarding preventive seizure pertinence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2529/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the seized funds belonged to the appellant rather than her husband. The appellate court found the lower court's reasoning complete and coherent, citing evidence of joint account management and communication regarding illicit proceeds. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the seizure's legality.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal against preventive seizure measures is inadmissible if the lower court's motivation is complete, coherent, and reasonably explains the pertinence of the seized assets to the alleged crime, even without direct proof of the specific funds' illicit origin.

Parole chiave

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preventive seizure pertinence cassation inadmissibility joint marital assets illicit proceeds seizure sufficient motivation requirement indagine per riciclaggio di denaro falsificazione di monete flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
269656; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv.
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Pagano Silvana Aurora, nata in Svizzera il 31/07/1976 avverso l'ordinanza emessa il 04/05/2023 dal Tribunale del riesame di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dal Procuratore Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che, riportandosi a quanto formulato nella requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. Marisa Clemente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Silvana Aurora Pagano, avv. Marisa Clemente, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 04 maggio 2023 con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato la richiesta di revoca del decreto del Giudice per le indagini preliminari di Bari che, in data 24 marzo 2023, nel corso dell'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di Antonio Montanari - indagato dei delitti di falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistema informatico -, ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 115.350,00 rinvenuta all'interno dell'abitazione in uso alla ricorrente e al Montanari stesso.

Con un unico motivo, la difesa lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato la pertinenzialità del denaro sequestrato ai fatti illeciti contestati al Montanari, senza considerare che, in realtà, quello rinvenuto nell'abitazione fosse il provento sia dell'attività sanitaria intramoenia - regolarmente fatturata - svolta dalla ricorrente, sia della locazione di un immobile di proprietà della Pagano e che, invece, il denaro, asseritamente frutto dell'attività delittuosa svolta dal Montanari e puntualmente annotato su un quaderno di contabilità - anch'esso oggetto di sequestro -, fosse stato regolarmente depositato presso un istituto di credito.

A riprova della esclusiva titolarità del denaro e, pertanto, della non pertinenzialità dello stesso alla vicenda, cui la ricorrente era estranea, la difesa sottolinea che: - in occasione del sequestro, parte della somma era stata rinvenuta all'interno di un borsello da donna e altra parte, su indicazione della ricorrente stessa, all'interno di una cassaforte; - l'entità del denaro di pertinenza dell'asserita attività illecita svolta dal coniuge della Pagano non solo era di gran lunga superiore alla cifra rinvenuta nell'abitazione - come comprovato anche dalle annotazioni di contabilità manoscritte sul quaderno sequestrato -, ma anche che il denaro del Montanari veniva regolarmente versato presso un istituto di credito, come risultante dalla documentazione bancaria prodotta; - la disponibilità da parte della ricorrente di una così ingente somma di denaro all'interno dell'abitazione era determinata dalla necessità di far fronte alle spese di gestione ordinaria della famiglia e al mantenimento della figlia, studentessa universitaria fuori sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità.

2. Giova ricordare che avverso i provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione non solo gli errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692).

3. Nel caso di specie, in cui la difesa lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento in verifica in ordine alla sussistenza della finalità del sequestro che aveva interessato, a suo dire, proventi reddituali della ricorrente, deve darsi atto della circostanza che i giudici della cautela hanno ritenuto la pertinenzialità del denaro sequestrato alle vicende delittuose ascritte al Montanari in ragione sia del rapporto di convivenza con la ricorrente, sia della messaggistica intercorsa tra i due proprio in merito alla destinazione del «maltolto», da ciò desumendo che la ricorrente non solo fosse a conoscenza della illecita provenienza del denaro, ma fosse parte attiva nella gestione dello stesso, provvedendo a depositare il denaro su conti correnti bancari cointestati ad entrambi, previa annotazione su un apposito quaderno.

Sono queste circostanze che, ad avviso dei giudici della cautela: - per un verso, consentono di considerare la ricorrente come persona non estranea al comportamento illecito addebitato al coniuge; - per altro verso, non richiedono, in ragione della natura fungibile del denaro, la prova di un nesso di derivazione diretta tra la somma ablata e il reato, in quanto non è ostativa all'adozione del sequestro l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).

4. In sintesi, il provvedimento in verifica offre una serie di argomenti di merito (presenza nell'abitazione di una elevata somma di denaro; messaggistica relativa alla gestione del denaro frutto dell'attività illecita del Montanari; annotazioni della movimentazione del denaro su quaderno di contabilità manoscritto, rinvenuto all'interno dell'abitazione) che danno contezza di una motivazione completa, coerente e priva di affermazioni assertive che possano fare emergere apparenti gli spunti argomentati e, dunque, tutt'altro che mancante o meramente apparente o non idonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dai giudici nel confermare il sequestro.

5. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa