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Sentenza — n. 2527/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding substitution of residence ban with residence obligation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that the substitution of a residence ban with a residence obligation violated her freedom of movement. The court found the lower court's reasoning adequate because both measures fall under the same statutory article and the applicant had not previously argued the need to return to Romania. Consequently, the appeal was dismissed as untimely and the applicant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 283 cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: The substitution of a residence ban with a residence obligation is legally valid due to normative equivalence, and arguments regarding freedom of movement raised for the first time in appeal are inadmissible.

Parole chiave

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residence ban substitution freedom of movement inadmissible appeal procedural equivalence custodial measure domanda d'asilo di rom diritto di soggiorno restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 283 cod. proc. pen.
261376, secondo cui la sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche se il provvedimento è adottato su istanza di revoca da parte della difesa, è legittimo per l'equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della gravità astratta, in quanto entrambe disciplinate dall'art. 283 cod.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 178 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Art. 52 d. Igs. 196/03
In caso di diffusione del provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
art. 310 cod. proc. pen
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 15/05/2023, con cui la Corte di Assise di Roma aveva sostituito, nei confronti di T.D.
art. 283 cod. proc. pen
261376, secondo cui la sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche se il provvedimento è adottato su istanza di revoca da parte della difesa, è legittimo per l'equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della gravità astratta, in quanto entrambe disciplinate dall'art. 283 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 50392 del 12/08/2014, Majadi
Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021, Ventura Michele
(Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021, Ventura Michele, Rv.
Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri Nicolino
282342), avrebbe potuto essere dedotta solo dallo stesso pubblico ministero, quale titolare dell'interesse ad eccepire la violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri Nicolino, Rv.
Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli
281056; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv.
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Testo completo

tte le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 15/05/2023, con cui la Corte di Assise di Roma aveva sostituito, nei confronti di T.D. , la misura cautelare del divieto di dimora in Roma con quella dell'obbligo di dimora in Roma.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione T.D. a mezzo del difensore di fiducia avv.to Andrea Palmiero, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod, proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza si pone in contrasto con la libertà di movimento della ricorrente, che si trova nella impossibilità di fare rientro nei proprio paese; a seguito della chiusura della fase dibattimentale ed a fronte di istanza di revoca della misura, la Corte di Assise aveva, del tutto illogicamente, sostituito la misura del divieto di dimora in Roma con quella dell'obbligo di dimora nello stesso comune, peraltro in contrasto con le motivazioni adottate in fase di adozione della detta misura, al momento della scadenza dei termini di custodia cautelare di fase, laddove si era evidenziata la necessità di recidere ogni contatto tra T.D. ed il luogo in cui ella aveva esercitato l'attività incriminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di T.D. è inammissibile. La ricorrente era stata sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti di riduzione in schiavitù, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione; con ordinanza del 07/12/2022, tale misura era stata, quindi, sostituita, in previsione della imminente decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase, con la misura del divieto di dimora in Roma, ritenendo persistenti le esigenze cautelari; in data 11/05/2023, a seguito di richiesta di revoca avanzata dalla difesa, la Corte di Assise di Roma sostituiva la misura del divieto di dimora nel comune di Roma con quella dell'obbligo di dimora nei comune di Roma.

Il provvedimento della Corte di Assise di Roma aveva considerato che la Tudor era detenuta per altro, in espiazione pena, osservando, tuttavia, che le esigenze cautelari permanessero in riferimento a( rischio di reiterazione, in quanto la ricorrente non disponeva di fonti di reddito e risultava prossima alla scarcerazione; inoltre, il citato provvedimento ha considerato anche la residenza in Roma della T.D. ed il fatto che la persona offesa risultava ormai assente dai territorio. L'ordinanza impugnata, a sua volta, ha rilevato che la nuova misura - obbligo di dimora nel comune di Roma - e la precedente - divieto di dimora nel medesimo comune - si pongono sullo stesso piano, in quanto indicate dal medesimo art.283 cod. proc. pen., osservando come l'imputata non avesse motivato le ragioni della maggiore gravità in concreto della misura dell'obbligo di dimora, posto che ella risiede a Roma, né avesse chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il ripristino del divieto di dimora in precedenza applicatole.

Infine, il provvedimento impugnato ha valutato l'adeguatezza della misura - permanendo le esigenze cautelari per la gravità dei fatti - considerato l'allontanamento della persona offesa da Roma. Tale motivazione appare del tutto adeguata e ragionevole, tenuto conto di quanto affermato da Sez. 6, n.50392 de128/11/2014, Majadi, Rv. 261376, secondo cui la sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche se il provvedimento è adottato su istanza di revoca da parte della difesa, è legittimo per l'equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della gravità astratta, in quanto entrambe disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen.

A ciò si deve aggiungere la considerazione che in sede di appello non risulta affatto che la ricorrente avesse dedotto la necessità di fare rientro in Romania, per cui tale questione risulta del tutto inedita e, come tale, del tutto inammissibile Infine, va osservato che, benché nel caso in esame non risulti formulata alcuna richiesta, da parte del giudice, del parere obbligatorio del pubblico ministero in relazione alla sostituzione della misura cautelare, la nullità a regime intermedio verificatasi, per violazione dell'art. 178 lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021, Ventura Michele, Rv. 282342), avrebbe potuto essere dedotta solo dallo stesso pubblico ministero, quale titolare dell'interesse ad eccepire la violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri Nicolino, Rv. 281056; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv. 248035). Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2023