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Ordinanza — n. 2526/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defendant personally filed it without a lawyer, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition without legal representation. Although the defendant's signature was authenticated by a lawyer, the law strictly prohibits defendants from filing cassation appeals personally, requiring mandatory technical representation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: The right to appeal to the Court of Cassation is substantive but its exercise requires mandatory legal representation; a personal filing by the accused, even with an authenticated signature, renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by defendant mandatory legal representation procedural standing rules authenticated signature validity istanza di revisione penale impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con atto a propria firma, depositato in data 11 luglio 2023 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), HALILOVIC DENIS ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in data 1 luglio 2023, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019
A nulla rileva, inoltre, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv.
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018
277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DENIS nato a BRESCIA il 05/08/2001 avverso la sentenza del 01/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore ITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto a propria firma, depositato in data 11 luglio 2023 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), HALILOVIC DENIS ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in data 1 luglio 2023, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Savignano e Genola il 29 giugno 2023.

2. Dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., perché inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. A seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., infatti, è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).

4. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso