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Sentenza — n. 2524/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal against supervision court order revoking semi-liberty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that Article 625-bis of the Criminal Procedure Code applies only to sentencing decisions, not supervision measures. The appellant argued the lower court violated the principle of contradiction by holding a private hearing, but the Court held that supervision orders merely execute the penalty rather than establish the conviction itself. Consequently, the procedural remedy for factual errors was deemed inapplicable to this type of administrative judicial decision.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for correction of factual or material errors applies exclusively to sentencing decisions and cannot be used to challenge supervisory court orders regarding the execution of the penalty.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error correction supervision court order principle of contradiction semi-liberty revocation criminal procedure code judicial execution rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Nell'interesse di Massimo Ridente è stato proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Settima, n.
art. 625-bis cod. proc. pen
Nell'interesse di Massimo Ridente è stato proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Settima, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020
Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020
279530; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, Rv.
sentenza n. 13199 del 21/07/2016 delle Sezioni Unite Nunziata
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIDENTE MASSIMO nato a BARI il 13/01/1971 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore , I

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Massimo Ridente è stato proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Settima, n. 20306 del 9 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per suo conto presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari del 28 luglio 2022, che aveva revocato la misura della semilibertà concessagli.

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, evidenziando come non sarebbe stata esaminata l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per violazione del principio del contradditorio, ossia per la celebrazione dell'udienza, in esito alla quale era stato assunto il provvedimento impugnato, in forma camerale anziché in forma partecipata, come espressamente richiesto dalla difesa del condannato.

3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 30 ottobre 2023, il difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Garruba, ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata rigettata per tardività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Questa Corte ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale denominazione l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, Rv. 279413).

2. Il riportato principio di diritto è in linea con il dictum delle Sezioni Unite Nunziata (sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269789), secondo cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di Cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, invece, non incide sulla condanna, ma, pur avendo come presupposto il giudicato, si risolve in una decisione che attiene a modalità esecutive della pena.

3. Al lume di tali indicazioni ermeneutiche è di tutta evidenza come la procedura di correzione dell'errore di fatto non sia applicabile nel caso al vaglio, posto che la decisione della Cassazione non è intervenuta a stabilizzare il giudicato, bensì a rendere definitiva una decisione sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, ossia sulla revoca della semilibertà.

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e, per l'effetto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle