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Sentenza — n. 2520/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls confiscation appeal, ruling civil jurisdiction applies when building was constructed after land confiscation became final.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision rejecting Francesco Mammoliti's appeal against a confiscation order. Mammoliti argued the building was constructed in good faith before the land's confiscation became final, claiming criminal jurisdiction should apply. The court found the building was erected after the land's confiscation became definitive in 1997, establishing civil jurisdiction instead.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 630 c.p.p.: When a building is constructed after the definitive confiscation of the underlying land, civil jurisdiction prevails over criminal jurisdiction regarding the building's rights.

Parole chiave

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confiscation of property civil jurisdiction criminal jurisdiction good faith building accession to land definitive confiscation jurisdictional competence restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 Cost.
Art. 630 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020, Synergo
Sentenza n. 16450 del 05/02/2021
sentenza n. 16450 del 05/02/2021, cit.); ha mandato alla Corte territoriale di compiere sul punto uno «specifico approfondimento anche alla luce della documentazione prodotta dal Mammoliti».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAMMOLITI FRANCESCO nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 14/05/1970 avverso il decreto del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 3 marzo 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria - a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 5 febbraio 2021 - ha rigettato l'appello proposto da Francesco Mammoliti avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria in data 8 febbraio 2017 con il quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca di un fabbricato di proprietà del Mammoliti che insiste su un fondo la cui ablazione è stata disposta dal medesimo Tribunale (con decreto del 5 giugno 1993, definitivo dal 16 dicembre 1997). Difatti, il medesimo Tribunale (con provvedimento in data 22 settembre 2010) aveva ritenuto che la disposta confisca avesse ad oggetto anche la fabbrica.

2. Nell'interesse del Mammoliti è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado per i motivi di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla estensione della confisca anche al fabbricato realizzato in buona fede dal terzo estraneo, ipotesi che la Corte di merito avrebbe escluso ritenendo - erroneamente (a cagione, in particolare, del travisamento della prova) e senza argomentare compiutamente rispetto alla prospettazione difensiva - che Francesco Mammoliti ha edificato la fabbrica scientemente su fondo altrui sottoposto a provvedimento ablativo e che ricorra un caso di accessione. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al tempo di realizzazione dell'edificio, eccependo la sussistenza della giurisdizione del Giudice civile, secondo quanto affermato nella sentenza rescindente.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto il fabbricato in parola è stato realizzato in epoca successiva all'intervenuta definitività della confisca, sussistendo dunque la giurisdizione del giudice civile (secondo quanto già esposto nella sentenza di annullamento con di questa Corte).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il secondo motivo ricorso - il cui esame è preliminare - è fondato, nei termini che si espongono.

1. La sentenza rescindente - richiamando la giurisprudenza di legittimità - ha osservato che «in tema di confisca, la definitività del provvedimento ablatorio, con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato, determina il venir meno della giurisdizione del giudice penale che ha curato la gestione dei beni, in favore del giudice civile, in ordine alle controversie inerenti a diritti soggettivi, sorte in epoca posteriore al giudicato o, comunque, correlate alla esistenza del provvedimento ablatorio» (Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020, Synergo, Rv. 279736); ha affermato che «laddove il fabbricato» fosse «stato realizzato prima della definitività del provvedimento di confisca, l'attribuzione» sarebbe spettata «al giudice penale; qualora», invece, fosse «stato realizzato dopo, la giurisdizione» sarebbe stata «del giudice civile» (cfr. sentenza n. 16450 del 05/02/2021, cit.); ha mandato alla Corte territoriale di compiere sul punto uno «specifico approfondimento anche alla luce della documentazione prodotta dal Mammoliti».

Ebbene, risulta che: - la statuizione ablativa (nei confronti di Saverio Mammoliti) del fondo sul quale insiste la fabbrica oggetto della domanda del ricorrente è divenuta definitiva il 16 dicembre 1997; - alla luce di quanto acclarato tramite il disposto accertamento peritale (e come esposto pure dalla difesa), Francesco Mammoliti ha avanzato richiesta di concessione edilizia il 15 dicembre 1997 e l'atto ampliativo è stato rilasciato il 23 marzo 1998; il medesimo edificio, in effetti, non era presente nei rilievi aerofotogrammetrici e nelle immagini satellitari del 16 aprile 1997 (essendo, invece, visibile nell'immagine satellitare dell'anno 2000); - dunque, non essendo stato neppure asserito che l'edificazione abbia avuto luogo prima del rilascio della concessione edilizia, la fabbrica deve ritenersi edificata dopo la confisca del terreno; - con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del Giudice civile e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, non occorrendo immorare oltre sulla prospettazione difensiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto sussiste la giu