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Sentenza — n. 2499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for fraudulent bankruptcy due to lack of evidence regarding asset removal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the trial court erred in equating a simple lease contract to the removal of assets and failed to consider the age of vehicles sold at fair prices. The court rejected these claims, finding the lease caused asset loss and that the appellant, as the actual manager, bore responsibility for unaccounted funds and lack of proper documentation.

Regesto Legislator

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Art. 216 legge fallimentare; Art. 606 c.p.p.: The court's finding that a lease contract constituted the removal of assets from the bankrupt estate is valid if it resulted in the loss of control over the goods, and the appellant's liability as the actual manager stands despite formal attribution of duties to others.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy removal of assets lessee liability manager responsibility cassation inadmissibility bancarotta fraudolenta reati contro il patrimonio irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 216 legge fall.
per erronea applicazione dell'art. 216 legge fall., lamenta che la corte territoriale, nel ritenere la fattispecie distrattiva, è incorsa in errore equiparando la mera stipulazione di un contratto di locazione di immobile alla fuoriuscita del bene dal patrominio della fallita.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Cova Roberto, nato a Udine il 30/07/1966 avverso la sentenza emessa il 02/03/2023 dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente, avv. Maurizio Conti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Roberto Cova, avv. Maurizio Conti, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Udine che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di irregolare tenuta delle scritture, così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

2. La difesa articola sei motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 216 legge fall., lamenta che la corte territoriale, nel ritenere la fattispecie distrattiva, è incorsa in errore equiparando la mera stipulazione di un contratto di locazione di immobile alla fuoriuscita del bene dal patrominio della fallita. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d'appello hanno ritenuto non adeguato il canone di locazione degli immobili della fallita, senza tener conto dello stato di vetustà e fatiscenza degli stessi, peraltro successivamente venduti a prezzi congrui, con conseguente assenza di pregiudizio per la massa dei creditori. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 216 legge fall., lamenta che, con riferimento al mancato pagamento del prezzo di vendita dell'automezzo di proprietà della fallita, la corte territoriale non ha considerato né la vetustà dello stesso, di lì a poco «avviato alla radiazione», né che il credito, ancora esigibile, avrebbe potuto essere incassato dal curatore. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazione illogica e contraddittoria, la corte territoriale non ha dato credito alla protesta di innocenza del ricorrente in merito all'incasso di somme di denaro dai clienti. 2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione, lamenta che la corte territoriale, a fronte della contestazione di illecito prelievo di cassa per una somma pari a euro 39.972,72, ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per violazione del dovere di controllo, senza considerare che la vicenda risaliva a un periodo in cui il Cova rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione, mentre a gestire la società era il padre dello stesso. 2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazione illogica e contraddittoria, la corte territoriale ha ritenuto ingiustificati i rimborsi chilometrici percepiti dal ricorrente, nonostante la produzione di documentazione informatica riepilogativa delle trasferte.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado Nel sindacato sui vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

3. Nel caso di specie, le censure articolate riproducono e reiterano argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non ha in alcun modo considerato e di cui non ha tenuto conto, così omettendo di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare presunte violazioni di legge penale e processuale, nonché un'inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

4. Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, involgono la locazione degli immobili aziendali. La corte ha desunto la natura distrattiva dell'operazione di locazione sia dal dato oggettivo rappresentato da un canone di importo inferiore ai minimi previsti dall'Agenzia delle Entrate, sia dalla circostanza che i locatari fossero società facenti capo allo stesso ricorrente. Tanto non senza sottolineare che la locazione per un verso aveva determinato la fuoriuscita e conseguente perdita di controllo dei beni aziendali, individuati con notevoli incertezze, e, per altro verso, costretto il curatore ad adire le vie legali per ottenerne la restituzione.

5. Privo di pregio è il terzo motivo. La corte territoriale ha evidenziato che per ammissione dello stesso acquirente - individuato nel fratello del ricorrente - il pagamento del furgone non venne mai richiesto dal legale rappresentante della fallita, con conseguente perdita per la massa dei creditori.6. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Con motivazione logica ed esauriente, a fronte della protesta di innocenza del ricorrente, la corte territoriale ha evidenziato quanto emerso dalla relazione del curatore: i crediti vantati dalla fallita risultavano in parte prescritti e in parte saldati in contanti con pagamenti non registrati in contabilità, con conseguente impossibilità di identificarne la destinazione agli interessi della società e pregiudizio per la curatela.

7. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Quanto all'asserita violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione, la corte territoriale ha evidenziato che dagli atti al fascicolo risultava che, al di là del ruolo formale, fosse stato il ricorrente a gestire sin dall'anno 2010 l'azienda e che il fondo, pari a euro 39.972,72 - di valore superiore a quello risultante nel periodo in cui la gestione risultava formalmente attribuita al padre del Cova -, non fu mai consegnato al curatore, né dell'utilizzo dello stesso fu mai dato riscontro al professionista.

Quanto alla violazione dell'onere di controllo, i giudici della corte distrettuale hanno evidenziato che, in ragione del ruolo di effettivo gestore dell'azienda - del cui andamento, pertanto, era ben consapevole -, il ricorrente fosse senz'altro in grado di esercitare la sua funzione di garanzia. Del resto, la responsabilità dell'imprenditore in merito alla destinazione dei beni dell'impresa per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento degli stessi o del loro ricavato, la cui violazione comporta responsabilità penale (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). g.

Privo di pregio è anche il sesto e ultimo motivo che involge l'assenza di documenti giustificativi dei rimborsi chilometrici. La corte d'appello ha evidenziato che la documentazione informatica esibita dal ricorrente si riduceva a un mero riepilogo del conto finale, certamente insufficiente e non idoneo a fornire la prova dell'impiego delle somme per finalità imprenditoriali, con conseguente incertezza della loro reale destinazione. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu