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Sentenza — n. 2141/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order rejecting partial continuation of sentences for mafia crimes due to lack of ex ante predictability analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2141/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the GIP's order which had partially rejected the request for the continuation of sentences regarding specific mafia-related crimes. The applicant argued that the lower court failed to properly assess whether each crime was foreseeable at the time of joining the criminal organization, despite the crimes being part of a progressive escalation strategy. The court found the GIP's reasoning contradictory because it assumed crimes were unforeseeable while simultaneously acknowledging the defendant's intent to climb the criminal hierarchy, thus ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuation of sentences requires a specific analysis of the foreseeability of each crime at the time of joining the criminal organization, and a blanket rejection based on the defendant's progressive role without examining individual crime predictability constitutes a violation of the principle of legality.

Parole chiave

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continuation of sentences mafia association crimes ex ante foreseeability escalation criminale Art. 627 cod. proc. pen. Art. 81 cod. pen. annulment with remand differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
pen., violazione dell'art. 627, comma 3, del medesimo codice in quanto la decisione impugnata avrebbe disatteso i principi ritraibili dalla motivazione della pronuncia di cassazione con rinvio non tenendo conto, rispetto alle sentenze del c.d.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Eleonora Apolloni, affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Eleonora Apolloni, affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018
Sez. 1 n. 13609 del 22/03/2011
275334 — 02; Sez. 1 n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv.
Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINI COSIMO GIOVANNI nato a MESAGNE il 17/11/1977 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; eg RITENUTO IN FATI-0 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte n. 18009 del 2022, la richiesta presentata dal ricorrente per ottenere l'applicazione del regime della continuazione in executivis limitatamente alle sentenze del c.d. secondo gruppo, di cui ai numeri 7, 10, 14 e 15 del casellario.

2. Avverso la richiamata pronuncia, il GUARINI ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Eleonora Apolloni, affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 627, comma 3, del medesimo codice in quanto la decisione impugnata avrebbe disatteso i principi ritraibili dalla motivazione della pronuncia di cassazione con rinvio non tenendo conto, rispetto alle sentenze del c.d. primo gruppo, di quanto emergeva dalle stesse e limitandosi a richiamare, nuovamente, come già la pronuncia annullata, la non omogeneità tra i reati e il lasso di tempo trascorso tra la commissione degli stessi. 2.2.

Mediante il secondo motivo il GUARINI denuncia erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc:. pen., nonché vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce, la quale, pur riconoscendo che i delitti erano stati commessi dal ricorrente quale affiliato dell'associazione Sacra Corona Unita, aveva escluso la continuazione tra i medesimi, ponendo in rilievo che, in virtù dell'ampio lasso temporale di commissione dei fatti di reato e della loro eterogeneità, non avrebbero potuto essere programmabili ex ante, neppure nei loro elementi essenziali, costituendo espressione della posizione via via di maggiore rilievo acquisita nel tempo dallo stesso nell'ambito della predetta Associazione, in una sorta di "escalation criminale".

Di contro, secondo quanto prospettato dal ricorrente, la decisione impugnata avrebbe omesso di considerare che i reati in questione - in realtà commessi in un periodo di tempo inferiore a quello indicato nel provvedimento del Gip di Lecce - erano tutti annoverabili nell'ambito di condotte che, in quanto volte ad agevolare il sodalizio associativo, erano state senz'altro oggetto di una preliminare e coeva determinazione assunta dagli acconti dell'associazione, essendo del resto stati consumati nella medesima zona territoriale e riconducibili eQ un'iniziale deliberazione dei componenti della consorteria mafiosa, poi portata in esecuzione nel corso del tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, devono essere accolti, per le ragioni di seguito indicate. E' opportuno ricordare, su un piano generale, che, in tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (ex multis, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 — 01).

Orbene, va in primo luogo evidenziato che, a differenza di quanto afferma il provvedimento impugnato, risulta dalla documentazione del casellario giudiziale che la massima parte dei fatti di reato è stata commessa tra il 2040 e il 201 e solo uno nel 2005, talché manca quel significativo lasso temporale tra le condotte cui ha fatto riferimento la decisione del giudice dell'esecuzione. Sotto un distinto profilo, si ripropone la questione se reati-mezzo compiuti a fronte dell'adesione ad una consorteria criminale possano e, entro quali limiti, consentire al reo di beneficiare del regime della continuazione tra le pene irrogate dalle diverse sentenze di condanna pronunciate per il compimento di detti delitti.

A riguardo, questa Corte ha effettivamente affermato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (ex aliis, Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 — 02; Sez. 1 n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 — 01).

Ad esempio si è ritenuto, in coerenza con tale assunto, che, qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che, nell'ambito di esso sia stato deliberato, sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti, come quella afferente un caso in cui vittima dell'omicidio era stato un soggetto originariamente aderente al sodalizio, dal quale poi si era allontanato e per questo era stato punito, circostanza non prevedibile ex ante (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489 - 01).

Tuttavia la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dei predetti principi poiché, senza neppure esaminare - così incorrendo nuovamente nei vizi che erano stati accertati nella pronuncia di cassazione con rinvio - le specifiche doglianze difensive afferenti i riferimenti contenuti in alcune delle sentenze per le pene comminate dalle quali era richiesta dal GUARINI la continuazione, si è limitata a disattendere in parte qua detta richiesta poiché i delitti non sarebbero stati prevedibili ex ante in quanto diversi e connotanti il ruolo progressivamente più importante acquisito dal ricorrente nella Sacra Corona Unita.

Proprio detta argomentazione, che pure sembra assumere portata fondamentale nella decisione del GIP di Lecce, disvela la manifesta contraddittorietà del ragionamento compiuto atteso che, di norma, si aderisce ad una consorteria criminale con l'intento di "fare carriera" all'interno di essa e quindi prospettandosi e volendo, con tale adesione, compiere delitti sempre più importanti per scalare i ranghi della gerarchia criminale. A fronte di reati non omogenei ma tutti riconducibili a quelli caratterizzanti un'associazione mafiosa, pertanto, la decisione censurata non ha svolto alcuna indagine, nel rigettare in parte l'istanza del GUARINI, sull'estemporaneità o imprevedibilità di ciascuno dei delitti al momento dell'adesione al sodalizio criminoso.

2. Si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce,