Sentenza — n. 1844/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO CLAUDIO nato a PAOLA il 15/11/1985 avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1844/2024 — snpen · Corte di Cassazione: LII ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO CLAUDIO nato a PAOLA il 15/11/1985 avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
LE' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Santoro Claudio, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che, pronunciandosi sull'istanza di riesame presentata nell'interesse del ricorrente, sottoposto all'epoca alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla PG, l'ha rigettata.
2. L'impugnativa è affidata a due motivi finalizzati ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato per vizi motivazionali.
3. Con atto del 3.11.2023, ricevuto in pari data, il difensore del ricorrente, unitamente a questi, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, essendo intervenuta la revoca della misura cautelare con provvedimento del Gip del 11.10.23.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LII ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso