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Ordinanza — n. 1825/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1825/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sull' accordo delle parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1825/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., sull' accordo delle parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena infrazione privilegiata modifica della sentenza scemata imputabilità riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELLA WA3DI ( CUI 04Y4QUU ) nato il 18/04/1997 avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le concli:Omi-dér-P-C KATE TASSONE udito il d>seifé

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sull' accordo delle parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

3. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella — è inammissibile. Ed invero, l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena su richiesta alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nel predetto articolo ossia solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (ex multis, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020 Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 111101/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Orbene, il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. in quanto attraverso il predetto viene richiesta, sostanzialmente, la verifica della sussistenza di una circostanza attenuante e il difetto di motivazione, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore (/Anna Maur /IL/ CORTE DI CASSA