Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds for sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the single-judge tribunal failed to provide reasons for evaluating witness statements in the sentencing decision. The court ruled that appeals against sentencing pronouncements are strictly limited to specific statutory violations, excluding general defects in reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing pronouncements are inadmissible except for the specific statutory violations enumerated in the law, excluding general defects in reasoning or lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERI FEDERICO nato a GIULIANOVA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO ri9 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ss., nei confronti di Federico Stranieri la pena di anni uno e giorni venti di reclusione per i reati descritti in rubrica; l'imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio avvocato, eccependo, con un unico motivo, vizio di motivazione per non avere il Tribunale fornito ragioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali. trattandosi di sentenza applicativa di pena, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103- limita i casi di impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente