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Sentenza — n. 1805/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1805/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPPINO SALVATORE nato a DECIMOMANNU il 18/09/1972 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. letta la memoria dellé.avvocato Carlo MONALDI, che, nellé.interesse del ricorrente, insiste per kaccoglirnento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1805/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie colpa del patrocinatore falsità in documenti di servizio perseguimento penale per truffa reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
7.A fronte, dunque, di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPPINO SALVATORE nato a DECIMOMANNU il 18/09/1972 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. letta la memoria dellé.avvocato Carlo MONALDI, che, nellé.interesse del ricorrente, insiste per kaccoglirnento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato Salvatore Filippino colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore di fatto della società Acquasky s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 30 maggio 2013.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Carlo Monaldi, che con un unico motivo, denuncia 'travisamento della prova' in ordine alla posizione di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente. Sostiene che il giudice di primo grado aveva travisato la prova dichiarativa (riportando ampi stralci dell'atto di appello) e che il giudice di secondo grado, pur dando atto della correttezza delle riflessioni difensive, ha ritenuto di dover confermare la condanna sulla base di altri e ulteriori elementi (sempre dichiarativi), non specificati e non emergenti dagli atti.

In realtà - secondo la prospettazione difensiva - da un compiuto esame delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dagli altri testi escussi, emerge che nessuno di loro ha qualificato il ricorrente come amministratore della società o come il responsabile della stessa; in realtà, il Filippino era stato assunto quale direttore commerciale della società, che è un settore certamente secondario dell'azienda, occupandosi dì reclamizzare il prodotto attraverso il cali center e di organizzare campagne pubblicitarie. Cosicchè, la sentenza impugnata risulta dotata di una motivazione !:;olo apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.0Itre che manifestamente infondato, il ricorso non risulta autosufficiente, in quanto deduce travisamento della prova senza allegare i verbali delle dichiarazioni testimoniali che si assumono travisate, producendosi in una non consentita selezione arbitraria delle dichiarazioni dei testi e omettendo anche di specificare quali siano gli elementi nuovi 'erroneamente valutati dal collegio' che avrebbero portato all'affermazione di responsabilità del ricorrente e all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto della società sulla base di ulteriori risultanze istruttorie che avrebbero condotto a una motivazione apparente e suggestiva.

2. Alla fine, emerge che il ricorrente persegue, attraverso il denunciato travisamento della prova, l'intento di giungere a una diversa e più favorevole valutazione dei dati probatori, concentrandosi sul ruolo formale di direttore commerciale del ricorrente, nell'ambito della struttura societaria, per smentire la testi fatta propria dai giudici di merito della gestione di fatto dell'azienda, senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello. 3.Ebbene, la sentenza impugnata ha chiarito come le risultanze istruttorie non fossero riducibili agli aspetti censurati dall'appellante, specificando come lo stesso curatore, che pure non aveva rinvenuto tracce documentali dell'attività gestoria del Filippino, aveva anche dichiarato che questi si era comportato "come se la società fosse cosa sua", gli aveva consegnato parte della documentazione contabile, e nello stesso senso si erano sostanzialmente espresse le sorelle Tetti, dicendo che il ricorrente si era presentato come il loro capo, offrendogli il lavoro; mentre Solinas - ha ricordato la Corte territoriale - aveva precisato come proprio il Filippino avesse condotto le trattative riguardanti la conclusione del contratto di sponsorizzazione presentandosi quale socio della fallita, e non come suo dipendente; in tutto questo, la amministratrice di diritto era sconosciuta a tutti gli interlocutori della società, dai lavoratori dipendenti ai fornitori.

4. Neppure è corretto che la sentenza impugnata non abbia sviluppato un giudizio critico rispetto alle deduzioni difensive, specificamente vagliate a pag. 6.

5. In sostanza, la Corte di appello ha apprezzato l'iter logico della sentenza di primo grado, sia con riferimento al mancato rinvenimento di documentazione bancaria che con riferimento alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione (che solo l'amministratrice di diritto avrebbe potuto sottoscrivere) e di seguito ha enunciato i motivi per i quali il ricorrente è stato ritenuto amministratore di fatto. 6.D'altronde, deve rilevarsi come, a fronte della contestato occultamento delle scritture contabili per danneggiare i creditori e impedire la ricostruzione del patrimonio societario, la difesa si concentra esclusivamente nel tentativo di sconfessare la affermata qualifica del ricorrente quale gestore di fatto. 7.A fronte, dunque, di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr.

Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, Rv. 254274). La sentenza impugnata è dotata di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, né travisamenti probatori, come detto genericamente dedotti, mentre le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.

8. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C