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Sentenza — n. 1513/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1513/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUZZO ANTONY nato a VITTORIA il 08/09/1990 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Il Difensore ALIA ITALO del foro di RAGUSA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 1513/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nonostante il ridimensionamento della pena e l'incensuratezza dell'imputato la corte di appello non ha preso minimamente in considerazione quanto richiesto dalla difesa che peraltro, in subordine, aveva chiesto, munito di procura speciale, l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

Parole chiave

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attenuazione della pena pene condizionali riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale sospensione di pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
Nonostante il ridimensionamento della pena e l'incensuratezza dell'imputato la corte di appello non ha preso minimamente in considerazione quanto richiesto dalla difesa che peraltro, in subordine, aveva chiesto, munito di procura speciale, l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUZZO ANTONY nato a VITTORIA il 08/09/1990 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Il Difensore ALIA ITALO del foro di RAGUSA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 16.5.2023 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Puzzo Antony, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato, e di resistenza a pubblico ufficiale, ha dichiarato non doversi procedere in relazione a tale ultimo reato ed ha rideterminando la pena in anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 e riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. la mancanza assoluta di motivazione i ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena avanzata con l'atto di appello e ribadita in sede di conclusioni.

Nonostante il ridimensionamento della pena e l'incensuratezza dell'imputato la corte di appello non ha preso minimamente in considerazione quanto richiesto dalla difesa che peraltro, in subordine, aveva chiesto, munito di procura speciale, l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Dagli atti emerge che, effettivamente, a fronte del motivo specifico articolato in appello col quale si chiedeva la rideterminazione della pena e il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata, nonostante avesse proceduto a rideterminare la pena, riconoscendo peraltro le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata, nulla ha statuito in ordine alla richiesta formulata dalla difesa.

2. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, per carenza assoluta di motivazione, relativamente alla richiesta sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Ed invero, come ha già avuto modo di osservare questa Corte, l'omessa pronuncia da parte della corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove - come nel caso di specie - in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 27886 del 23/06/2022, Rv. 283842 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cat