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Sentenza — n. 1509/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for misapplying bankruptcy fraud continuation rules instead of special aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's sentencing decision regarding the appellant's fraud in bankruptcy. The appellant argued that the lower court incorrectly applied general criminal continuation rules rather than the specific bankruptcy aggravating circumstance, leading to an improper penalty calculation. The court agreed, ruling that the special bankruptcy regime must be applied and balanced against mitigating factors, thereby invalidating the original sentence on sentencing grounds.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare: When multiple bankruptcy fraud acts occur within the same bankruptcy proceedings, the special aggravating circumstance under Art. 219 must be applied instead of general criminal continuation, and the resulting penalty must be balanced against mitigating circumstances.

Parole chiave

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bankruptcy fraud continuation of crimes aggravating circumstance penalty balancing special bankruptcy regime sentencing error annulment of judgment misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
2.2 Come noto, nell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite, la disposizione citata non configura, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Sez.
Art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
2.1 Con la richiesta di concordato l'imputato aveva espressamente richiesto l'applicazione della speciale disciplina prevista dall'art. 219 comnna 2 n.
Art. 56-bis I. n. 689 del 1981
Osserva il ricorrente come la prescrizione del vincolo territoriale applicato sia prevista dall'art. 56-ter I.
Art. 56-ter I. n. 689 del 1981
Osserva il ricorrente come la prescrizione del vincolo territoriale applicato sia prevista dall'art. 56-ter I.
art. 599- bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Sganzerla Andrea per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599- bis c.p.p.
art. 81 c.p
2.2 Come noto, nell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite, la disposizione citata non configura, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p.
art. 117 cost
3 e 27 cost., nonché dell'art. 117 cost.
art. 81 comma 2 c.p
2.2 Come noto, nell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite, la disposizione citata non configura, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011
Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018
2.3 Precisazione che ha portato la successiva giurisprudenza a chiarire come la stessa debba essere dunque assoggettata al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (ex multis Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv.
Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019
274182; Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv.
Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014
277407) - vengano accertati in giudizi separati ed anche qualora, a seguito del giudizio di bilanciamento, non debba essere apportato alcun aumento alla pena irrogata per quello giudicato anteriormente (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Della Torre, Rv.
Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018
1, legge tali., per l'appunto assoggettabile al giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018, dep.
Sez. 5, n. 23275 del 29/04/2014
Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022
259846) ed illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto generale della continuazione in luogo del regime speciale della continuazione fallimentare (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv.
Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019
283526; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGANZERLA ANDREA BENEDETTO GIACOMO nato a MILANO il 08/11/1960 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Sganzerla Andrea per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599- bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame e ritenuta la continuazione tra il reato menzionato e quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in riferimento al medesimo fallimento ed oggetto della sentenza definitiva del G.u.p. del Tribunale di Milano del 27 aprile 2023, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, ha provveduto a rideterminare la pena complessiva in anni 1 e mesi 11 di reclusione, procedendo altresì, su richiesta dell'imputato, alla sostituzione della pena complessiva così rideterminata con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis I. n. 689 del 1981.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, eccependo che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto che il reato per cui si procede e quello oggetto della pregressa condanna si riferiscono al medesimo fallimento, ha applicato la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 c.p., considerando dunque in maniera autonoma i due illeciti anzichè ritenere integrata la circostanza aggravante di cui all'art.219 legge fall. per il caso della realizzazione di più fatti di bancarotta.

Conseguentemente illegale sarebbe la pena applicata a titolo di aumento per la continuazione, mentre il giudice dell'appello avrebbe omesso di provvedere al bilanciamento della suddetta aggravante con le attenuanti generiche, invero riconosciute con giudizio di prevalenza sulle altre aggravanti contestate in entrambi i giudizi. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla prescrizione dell'obbligo di permanere, durante l'esecuzione della pena sostitutiva, nel territorio della Regione Lombardia. Osserva il ricorrente come la prescrizione del vincolo territoriale applicato sia prevista dall'art. 56-ter I. n. 689 del 1981 non sia imposta in termini inderogabili dalla disposizione da ultima citata, rimanendo assegnato al giudice un margine di discrezionalità nel determinarne l'estensione, come peraltro stabilito dal giudice delle leggi con la sentenza n. 179 del 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 3 d.lgs. n. 274 del 2000 in riferimento all'analoga sanzione prevista dall'ordinamento del giudice di pace.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 56-ter I. n. 689 del 1981 per violazione degli artt. 3 e 27 cost., nonché dell'art. 117 cost. quale parametro interposto in riferimento all'art. 2 CEDU.

Sotto un primo profilo viene eccepito l'irragionevole previsione delle medesime prescrizioni accessorie sia in riferimento all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, che delle altre pene sostitutive contemplate dalla norma impugnata (ossia la detenzione domiciliare e la sennilibertà), nonostante il primo, a differenza delle altre, non abbia natura custodiale, conseguendone in maniera evidente, atteso il coefficiente di afflittività delle suddette prescrizioni, anche la violazione del principio di proporzionalità. E l'irragionevvolezza della previsione normativa sarebbe vieppiù apprezzabile alla luce del fatto che le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità comporterebbero inevitabilmente una protrazione dell'applicazione delle menzionate prescrizioni per un tempo superiore a quello della durata della pena sostituita, al contrario di quanto avviene per le altre e più gravi sanzioni sostitutive menzionate, la cui durata è invece ineludibilmente pari a quella della pena sostituita.

Sotto altro profilo la norma impugnata violerebbe i richiamati principi costituzionali e quelli convenzionali nella misura in cui prescrive l'obbligo di permanenza del condannato nel territorio nazionale durante l'esecuzione della pena prevedendo il ritiro dei documenti validi per l'espatrio senza una valutazione della effettiva esistenza di un interesse pubblico alla sua applicazione e di un bilanciamento in concreto le esigenze lavorative del condannato, la cui salvaguardia pure costituisce uno dei cardi fondamentali della specifica sanzione sostitutiva di cui si tratta e che nel caso di specie è stato documentato dalla difesa comportare anche la necessità dello Sganzerla di recarsi all'estero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.

2. In particolare è fondato il primo motivo. 2.1 Con la richiesta di concordato l'imputato aveva espressamente richiesto l'applicazione della speciale disciplina prevista dall'art. 219 comnna 2 n.

1) legge fall., con conseguente conferma della pena applicata con la pregressa condanna subita dallo Sganzerla per il reato di bancarotta patrimoniale. All'udienza di trattazione la Corte territoriale ha peraltro richiesto alle parti di modificare la proposta, prevedendo la rideterminazione della pena complessiva contemplando l'aumento di un mese di reclusione per la continuazione con quello di bancarotta documentale contestato nel presente procedimento. Raccolto il consenso delle parti in tal senso, il giudice dell'appello ha accolto il concordato così modificato, qualificando espressamente la pena complessivamente rideterminata come effettivamente comprensiva dell'aumento per la riconosciuta continuazione tra i due reati. 2.2 Come noto, nell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite, la disposizione citata non configura, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665). Non di meno il Supremo Collegio ha però sottolineato come, sotto il profilo formale, quella configurata sia a tutti gli effetti una circostanza aggravante, rimanendo dunque sottoposta alla disciplina generale delle circostanze. 2.3 Precisazione che ha portato la successiva giurisprudenza a chiarire come la stessa debba essere dunque assoggettata al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (ex multis Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407).

Principio che rimane valido anche qualora i reati concernenti il medesimo fallimento - condì do sin qua non questa perchè trovi applicazione il citato art. 219 comma 2 n. 1) (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407) - vengano accertati in giudizi separati ed anche qualora, a seguito del giudizio di bilanciamento, non debba essere apportato alcun aumento alla pena irrogata per quello giudicato anteriormente (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Della Torre, Rv. 261346). 2.4 Naturale approdo dell'illustrata elaborazione è stato quello di ritenere illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall'art. 81 comma 2 c.p., invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge tali., per l'appunto assoggettabile al giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, Cornicelli, Rv. 275369;

Sez. 5, Sentenza n. 23275 del 29/04/2014, Gurgone, Rv. 259846) ed illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto generale della continuazione in luogo del regime speciale della continuazione fallimentare (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956; Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182).

3. Alla luce di questi consolidati principi la pena per come irrogata dal giudice dell'appello deve dunque considerarsi illegale, poiché la Corte territoriale l'ha determinata applicando la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 c.p. e senza procedere al doveroso bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, pure contemplate dall'accordo intervenuto tra le parti e comunque già riconosciute in riferimento al reato con il quale quello di bancarotta documentale per cui si procede è stato ritenuto in continuazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuov