Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1504/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1504/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: DI STEFANO TEODORO nato a CAMPOBASSO il 11/04/2000 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 1504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Campobasso ha assolto l'imputato dal reato di furto aggravato, secondo il capo d'imputazione, dall'esposizione della merce alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena furto aggravato pena accessoria altri capi d'accusa gravi addebiti penali peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Campobasso ha assolto l'imputato dal reato di furto aggravato, secondo il capo d'imputazione, dall'esposizione della merce alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 625 cod. pen
7 dell'art. 625 cod. pen., mentre, di contro, la decisione del Tribunale di Campobasso si diffonde proprio sulle ragioni sottese alla ritenuta integrazione di detta circostanza aggravante.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: DI STEFANO TEODORO nato a CAMPOBASSO il 11/04/2000 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Campobasso ha assolto l'imputato dal reato di furto aggravato, secondo il capo d'imputazione, dall'esposizione della merce alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

2. Avverso la richiamata sentenza il Pubblico Ministero presso i4=T42itgrie4e di Campobasso, con atto pervenuto in data 18 ottobre 2022, ha proposto ricorso immediato per cassazione assumendo che l'esclusione della punibilità è avvenuta in violazione dell'art. 131-bis cod. pen. stante il superamento, anche a voler ritenere integrata anche una sola delle circostanze aggravanti contestate, dei limiti edittali della pena contemplata per l'operatività della predetta norma. Il ricorrente ha inoltre osservato che il Tribunale di primo grado, pur avendo ampiamente motivato sulla insussistenza dell'aggravante costituita dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, nulla avrebbe detto su quella afferente la violenza sulle cose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile poiché il Pubblico Ministero non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, lamentando che lo stesso avrebbe argomentato in ordine all'insussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., mentre, di contro, la decisione del Tribunale di Campobasso si diffonde proprio sulle ragioni sottese alla ritenuta integrazione di detta circostanza aggravante. Nel delineato contesto non si riesce dunque a comprendere su quale parte della pronuncia si appuntino le censure del Pubblico Ministero, che appaiono, di conseguenza, contraddittorie e generiche (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma il 29 novembre 2023 Il Consigliere Estensore