Ordinanza — n. 1180/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza emessa in data 9 giugno 2023, depositata entro il termine assegnato di 60 giorni, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Pedroni Marco per il delitto di atti persecutori, commesso in Cremona fino al marzo 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1180/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto (il 20 ottobre 2023 appunto), a fronte della scadenza del termine per impugnare in data 15 ottobre 2023, non potendosi tener conto degli ulteriori quindici giorni previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l'imputato assente, essendo stato, il ricorrente Pedroni Marco, presente nel giudizio di primo grado.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRONI MARCO nato a CREMONA il 20/02/1974 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza emessa in data 9 giugno 2023, depositata entro il termine assegnato di 60 giorni, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Pedroni Marco per il delitto di atti persecutori, commesso in Cremona fino al marzo 2019.
2. Avverso detta sentenza, adottata - vigente il rito emergenziale pandemico - in esito a camera di consiglio e notificato il relativo dispositivo ai difensori dell'imputato (Avv. Simona Bozzufi e Avv. Paolo Achille Mirri) il 9 giugno 2023, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato tramite PEC in data 20 ottobre 2023.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto (il 20 ottobre 2023 appunto), a fronte della scadenza del termine per impugnare in data 15 ottobre 2023, non potendosi tener conto degli ulteriori quindici giorni previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l'imputato assente, essendo stato, il ricorrente Pedroni Marco, presente nel giudizio di primo grado.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis