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Ordinanza — n. 1171/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of personal filing under new criminal procedure law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, violating the mandatory requirement for lawyer signature under the 2017 procedural reform. Although the defendant argued the appeal lacked motivation, the court found the substantive grounds generic and the constitutional challenge to the new filing rules unfounded. Consequently, the appeal was rejected with a simplified procedure, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; The new criminal procedure law requiring lawyer signature for cassation appeals renders personal filing inadmissible, and the exclusion of personal defense does not violate constitutional rights.

Parole chiave

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criminal procedure law personal appeal filing lawyer signature requirement constitutional challenge inadmissible appeal defense rights limitation Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Rilevato, altresì, quanto alla richiesta, contenuta nel secondo motivo di ricorso, di proporre eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 613 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
Rilevato, altresì, quanto alla richiesta, contenuta nel secondo motivo di ricorso, di proporre eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 495 cod. pen
Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 20.3.2023, con cui si deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione, è stato proposto personalmente dall'imputato Mboup Khadim (condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.) e, pertanto, è inammissibile.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato, altresì, quanto alla richiesta, contenuta nel secondo motivo di ricorso, di proporre eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOUP KHADIM (CUI 03CLCF6) nato il 30/11/1992 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 20.3.2023, con cui si deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione, è stato proposto personalmente dall'imputato Mboup Khadim (condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.) e, pertanto, è inammissibile. Infatti, l'impugnazione è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame. Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artti 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

In ogni caso, quanto ai motivi di merito dedotti, afferenti alla denunciata carenza di motivazione, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi gli stessi in enunciati astratti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione e sulla corretta determinazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità dell'imputato. 2.1. Rilevato, altresì, quanto alla richiesta, contenuta nel secondo motivo di ricorso, di proporre eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come novellata nel 2017, che - in ogni caso - essa si rivela manifestamente infondata.

Invero, il Collegio aderisce all'orientamento espresso già autorevolmente dalle Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, sicchè ribadisce che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende e ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos