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Sentenza — n. 1170/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1170/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Ariano Irpino, dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod. pen. in relazione al quale l'imputata, Luigia Fodarella, era stata condannata in primo grado.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione la parte civile deducendo, a mezzo di un unico motivo di censura, inosservanza di norma processuale (in relazione all'art.578 cod. proc. pen.) nella parte in cui il Tribunale, dichiarando la prescrizione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'impugnazione proposta ai fini civili, così travolgendo tutte le relative statuizioni emesse in primo grado.

Parole chiave

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motivi di cassazione legittimazione a ricorrere azione civile revisione in materia civile ritiro delle conclusioni civili modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Ariano Irpino, dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il Tribunale, nel dichiarare la prescrizione, si è limitato a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 578 cod. proc. pen
Viceversa, essendo costituita la parte civile, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il merito dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile FERRARO NICOLA, nato ad Ariano Irpino il 27 dicembre 1966; nel procedimento a carico di FODARELLA LUIGIA, nata ad Ariano Irpino il 4 marzo 1948; avverso la sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento agli effetti civili; udito il difensore, avv. GINO BAZZANI, che si riporta al ricorso e deposita nota spese; t

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Ariano Irpino, dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod. pen. in relazione al quale l'imputata, Luigia Fodarella, era stata condannata in primo grado.

2. Propone ricorso per cassazione la parte civile deducendo, a mezzo di un unico motivo di censura, inosservanza di norma processuale (in relazione all'art.578 cod. proc. pen.) nella parte in cui il Tribunale, dichiarando la prescrizione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'impugnazione proposta ai fini civili, così travolgendo tutte le relative statuizioni emesse in primo grado.

3. Il 23 novembre 2023, l'avv. Giuseppe Vitiello ha depositato, nell'interesse dell'imputata, una memoria con la quale si chiede rigettarsi il ricorso e il successivo 27 novembre 2023, l'avv. Enrico Riccio, nell'interesse della parte civile ricorrente, ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, nel dichiarare la prescrizione, si è limitato a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estraneità dell'imputata rispetto al fatto contestato, omettendo ogni positiva valutazione in ordine all'impugnazione proposta in relazione alle statuizioni civili. Viceversa, essendo costituita la parte civile, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il merito dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 (correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste).

Omettendo di confrontarsi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati con i motivi di appello, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate né implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione di controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione (Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508, in motivazione).2. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per