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Ordinanza — n. 818/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as untimely, ruling defendant present via special prosecutor negates absence extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed three days after the statutory deadline for challenging the first-instance judgment. Although the defendant's lawyer argued for an extended filing period due to the defendant's absence, the court found the defendant legally present through a special prosecutor. Consequently, the specific judicial extension for absent defendants did not apply, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.; The extension of appeal deadlines for absent defendants does not apply when the defendant is deemed present via a special prosecutor in an abbreviated proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
untimely appeal special prosecutor legal presence abbreviated procedure deadline extension court costs procedural bar sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 585 comma 1 cod. proc. pen.
La sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale in data 28 giugno 2023, per cui i termini per impugnare ai sensi dell'art. 585 comma primo lett.
Art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.
Né può ritenersi applicabile al caso di specie la disposizione introdotta con il D.Ivo 150/2022 di cui all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.: "I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza".
Art. 420 comma 2 ter cod. proc. pen.
Nel caso di specie correttamente il giudice, nel costituire le parti, ha indicato l'imputato come "giuridicamente presente" ai sensi dell'art. 420, comma secondo n.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ritiene il collegio che nel caso di specie consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, atteso che può escludersi la colpa in capo al ricorrente in ragione della fondatezza delle sue doglianze, seppure presentate intempestivamente.
art. 420 cod. proc. pen
Igs.150/2022, che ha novellato l'art. 420 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ritiene il collegio che nel caso di specie consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, atteso che può escludersi la colpa in capo al ricorrente in ragione della fondatezza delle sue doglianze, seppure presentate intempestivamente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332
pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZA VITTORIO nato a SOLESINO il 06/03/1947 avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 28 giugno 2023, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova applicava ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, all'imputato Verza Vittorio la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, condannandolo altresì alle spese processuali.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale dell'imputato, lamentando violazione di legge attesa la condanna alle spese processuali, nonostante la definizione del procedimento nelle forme di cui all'art.444 cod. proc. pen. E l'applicazione di una pena inferiore a due anni.

3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché intempestivo.1.1. La sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale in data 28 giugno 2023, per cui i termini per impugnare ai sensi dell'art. 585 comma primo lett.

a) cod. proc. pen. -pari a gg.15- decorrevano dalla data della emissione della pronuncia, con conseguente scadenza alla data del 15 luglio 2023. Il ricorso è stato presentato in data 18 luglio 2023 e, dunque, tre giorni dopo la scadenza del termine ultimo. 1.2. Né può ritenersi applicabile al caso di specie la disposizione introdotta con il D.Ivo 150/2022 di cui all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.: "I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza". Nel caso di specie correttamente il giudice, nel costituire le parti, ha indicato l'imputato come "giuridicamente presente" ai sensi dell'art. 420, comma secondo n. 2 ter, cod. proc. pen., in ragione della procura speciale di cui era munito il difensore per accedere al rito richiesto.

La disposizione da ultimo richiamata è stata anche essa introdotta dal D. Igs.150/2022, che ha novellato l'art. 420 cod. proc. pen. e ha stabilito che: "[4 È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto nel rispetto delle forme di legge di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale [..]." La recente giurisprudenza di questa Corte, pronunziatasi con riferimento al giudizio abbreviato che necessita egualmente di procura speciale, ha chiarito che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332).

2. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ritiene il collegio che nel caso di specie consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, atteso che può escludersi la colpa in capo al ricorrente in ragione della fondatezza delle sue doglianze, seppure presentate intempestivamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ali pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2023 , Il consigliere este