Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 816/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement barring new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant sought to raise generic mitigating circumstances not included in the settlement agreement. The lower court had accepted the settlement regarding the base sentence determination but rejected the new argument. The court ruled that parties waive all further grievances upon reaching a settlement, except for illegal sentencing or prescription issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p. entails a waiver of all further grievances in the subsequent legitimacy trial, barring the introduction of new grounds not covered by the agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement cassation appeal waiver of grounds mitigating circumstances procedural inadmissibility attenuazione della pena modifica della sentenza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 -bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dall'imputato.
art. 62 -bis cod. pen
Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, persino se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Tantomeno possono essere proposte doglianze in ordine a motivi oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
283873 e Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente • i ORDINANZA a( 'e-ktAg, (-n sul ricorso proposto da: PINTO GIOVANNI nato a CATANIA il 29/10/1976 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la determinazione della pena-base, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Giovanni Pinto, il 29 settembre 2021, dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania.

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 -bis cod. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato senz'altro inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5 -bis e 599-bis cod. proc. pen. E' infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dall'imputato. L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, persino se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), e salva la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata in data anteriore alla sentenza di appello e non rilevata in tale sede (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). Tantomeno possono essere proposte doglianze in ordine a motivi oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283873 e Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006), come nel caso di specie nel quale, si ripete, l'unico motivo non oggetto di rinuncia ha riguardato la misura della pena- base, mentre il ricorso si riferisce al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammend