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Ordinanza — n. 815/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidiva contestation when parties agreed on sentence under Art. 599-bis. Appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had reached an agreement on the sentence determination. The appellant argued against the recognized recidiva, but the court held that such challenges are barred in appeal settlements unless the sentence violates the law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeal settlements, appeals contesting the agreed sentence based on alleged errors in recognizing recidiva are inadmissible unless the sentence is contra legem.

Parole chiave

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appeal settlement recidiva contestation inadmissible appeal sentence determination procedural costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso proposto nell'interesse di Franco Pigoli nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso proposto nell'interesse di Franco Pigoli nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti» (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv.
Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA )2aJuLt, sul ricorso proposto da: RIGOLI FRANCO, nato a MAGENTA il 08/04/1973 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ri3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Franco Pigoli nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, è inammissibile, atteso il decisivo rilievo che assume l'accordo concluso dalle parti, quanto alla determinazione della pena.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti» (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01). Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2023 Il Consigliere estensore Il Presi