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Ordinanza — n. 813/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation sentence for lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a probation sentence inadmissible without formalities. The appellant argued that the trial court failed to deposit the sentence's reasoning and notify the defendant, but the Court held that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds. Since none of the permitted exceptions applied, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of application of penalty upon request are admissible only for specific statutory grounds; failure to deposit reasoning or notify the defendant does not constitute a valid ground for appeal.

Parole chiave

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appeal inadmissibility plea bargain sentence probation sentence statutory grounds appeal court costs award rinuncia alla motivazione motivi di cassazione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La circostanza che il ricorso sia stato proposto al di fuori dei casi previsti ne impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S.
273169; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv.
Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P.
Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA de sul ricorso proposto da: NARCISIO ANGELO CRISTIAN CUI 01HD65Y nato a CASTELLAMONTE il 07/04/1977 avverso la sentenza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di ROVIGO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17/04/2023, su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Rovigo ha applicato ad Angelo Cristian Narcisio la pena di un anno di detenzione domiciliare sostitutiva per i reati a lui ascritti.

2. L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge per non avere il giudice depositato la motivazione della sentenza contestualmente alla lettura del dispositivo e per non aver disposto la notificazione della sentenza all'interessato.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Detta norma ha infatti stabilito che il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, • all'erronea qualificazione giuridica del fatto (nel caso di errore manifesto: cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuno dei casi indicati nella norma ricorre nel caso di specie.

4. La circostanza che il ricorso sia stato proposto al di fuori dei casi previsti ne impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389), e ciò rende superflua ogni considerazione circa la manifesta infondatezza della pretesa di far derivare una qualsivoglia nullità dal mancato deposito della motivazione della sentenza di "patteggiamento" contestualmente al dispositivo (cfr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02).

5. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così