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Ordinanza — n. 812/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against suspended sentence for lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the suspended sentence imposed by the Tribunal of Rovigo, arguing that the judge failed to deposit the sentence's reasoning simultaneously with the reading of the decision. The court ruled that no statutory exception for such a defect exists, rendering the appeal procedurally void without needing to assess its merits.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of conviction upon request are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible without formalities.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility suspended sentence appeal statutory grounds requirement procedural defect nullity code of criminal procedure riscossione di pene pecuniarie motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La circostanza che il ricorso sia stato proposto al di fuori dei casi previsti ne impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 616, cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S.
273169; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv.
dr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P.
2:72389), e ciò rende superflua ogni considerazione circa la manifesta infondatezza della pretesa di far derivare una qualsivoglia nullità dal mancato deposito della motivazione della sentenza di "patteggiamento" contestualmente al dispositivo (dr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA d re4 t" a sul ricorso proposto da: BECCHIO TRISTAN CUI 06JKSKV nato a MONCALIERI il 28/11/2000 avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di ROVIGO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13/02/2023, su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Rovigo ha applicato a Tristan Becchio la pena sospesa di un anno di reclusione per i reati a lui ascritti.

2. L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge per non avere il giudice depositato la motivazione della sentenza contestualmente alla lettura del dispositivo.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Detta norma ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (nel caso di errore manifesto: cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuno dei casi indicati nella norma ricorre nel caso di specie.

4. La circostanza che il ricorso sia stato proposto al di fuori dei casi previsti ne impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 2:72389), e ciò rende superflua ogni considerazione circa la manifesta infondatezza della pretesa di far derivare una qualsivoglia nullità dal mancato deposito della motivazione della sentenza di "patteggiamento" contestualmente al dispositivo (dr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02).

5. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.