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Ordinanza — n. 808/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal cassation appeal as criminal procedure requires mandatory lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's personal cassation appeal inadmissible, ruling that criminal appeals must be filed exclusively by qualified lawyers. Although the appellant personally complained about sentencing treatment, the court held that post-2017 legislative reforms mandate professional representation for all criminal appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5 bis c.p.p.; Art. 571 e 613 c.p.p.: Criminal appeals cannot be filed personally by the party but must be signed by a qualified lawyer, as personal representation is not permitted under current procedural law.

Parole chiave

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criminal appeal procedure mandatory lawyer representation inadmissible appeal Cassazione representation personal filing prohibition court costs award penal procedure reform imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis c.p.p.
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art. 610 comrna 5 bis cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 495 cod. pen
Con sentenza del 28 marzo 2023 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di condanna del 10 ottobre 2022 del Tribunale di Padova in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA pilL sul ricorso proposto da: MAATOUGUI HAIKEL nato il 27/09/1993 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2023 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di condanna del 10 ottobre 2022 del Tribunale di Padova in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 comma quinto D.p.r. 309/90.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato personalmente lamentando violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e delegando un difensore al deposito del ricorso. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art. 610 comrna 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore. 1.1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli ari:t. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Rv. 272010). A ciò si aggiunga che risulta irrilevante„ per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez.3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023 Il con igliere estensore I