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Ordinanza — n. 805/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects clerical error declaring inadmissibility of plural appeals instead of singular appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a procedural record that erroneously declared a single appeal inadmissible instead of multiple appeals. The material facts involved a clerical mistake where the singular term 'ricorso' was used in the device of the January 2023 session, leading to incorrect judgments against the singular appellant rather than the plural appellants. The court decided to rectify this error because the misstatement affected the substantive outcome by wrongly condemning only one party to costs when multiple parties were actually involved.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When a clerical error in the record misidentifies the number of appeals or parties, the court must correct the device to reflect the true plurality of appellants and their respective liabilities.

Parole chiave

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clerical error correction procedural record amendment plural appellants inadmissibility declaration costs allocation error Corte di Cassazione material mistake ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MALARA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 08/10/1954 LITO BRUNA nato a REGGIO CALABRIA il 23/07/1961 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ni(3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20 gennaio 2023, in relazione al proc. n. 13002/2022, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, anziché dei ricorsi, con le conseguenti statuizioni di condanna del ricorrente, anziché dei ricorrenti, al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20.1.2023, in relazione al proc. n. 13002/2022, nel senso che laddove leggesi "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende" leggasi dichiara "inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende". Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.