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Sentenza — n. 47332/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47332/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Deac 'lki<A,ZA. sul ricorso proposto da: AFEWERKI GEBREMEDHN nato il 01/04/1985 avverso l'ordinanza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamentOcon rinvio dell'impugnata ordinanza.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47332/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente Avvocatura deduce violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata non argomenti in ordine al nesso di causalità tra le dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento che assume essere state tardive - in quanto nell'interrogatorio di garanzia egli si era avvalso della facoltà di non rispondere - e l'adozione della misura cautelare, così violando l'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui questo condiziona il diritto all'indennizzo al non avere il prevenuto dato causa per colpa alla misura restrittiva.

Parole chiave

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indennità per detenzione indennizzo dei rifugiati ripristino dello statuto di rifugiato carcerazione in diritto degli stranieri indennità di dislocazione e di espatrio diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente Avvocatura deduce violazione dell'art. 314, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Deac 'lki<A,ZA. sul ricorso proposto da: AFEWERKI GEBREMEDHN nato il 01/04/1985 avverso l'ordinanza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamentOcon rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. L'Avvocatura generale dello Stato ricorre, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione avanzata da Afewerki Gebremedhn (o Gebremedhin) per l'ingiusta detenzione sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 30/12/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché per tre specifiche ipotesi di favoreggiamento. Il prevenuto veniva successivamente assolto dalla Corte di assise di Roma, con sentenza del 13/03/2019 dal reato associativo (per non avere commesso il fatto) e da uno dei reati di organizzazione dell'immigrazione clandestina (perché il fatto non sussiste). La Corte di cassazione, infine, annullava senza rinvio la sentenza di secondo grado, in relazione ai reati residui, per insussistenza del fatto.

2. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente Avvocatura deduce violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata non argomenti in ordine al nesso di causalità tra le dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento che assume essere state tardive - in quanto nell'interrogatorio di garanzia egli si era avvalso della facoltà di non rispondere - e l'adozione della misura cautelare, così violando l'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui questo condiziona il diritto all'indennizzo al non avere il prevenuto dato causa per colpa alla misura restrittiva.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che l'ordinanza sia annullata con rinvio.

4. In data 29/04/2024 è pervenuta memoria, corredata di allegati, dell'avv. Giuseppina Massaiu, difensore dell'istante.

5. Il ricorso è inammissibile. Deve, in primo luogo, darsi atto della sua tardività. Risulta, invero, dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata notificata all'Avvocatura generale dello Stato il 12 aprile 2024 e che il ricorso è stato depositato il 29 aprile 2024, con due giorni di ritardo rispetto al termine di quindici giorni previsto all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Gli assunti su cui si articola il ricorso sono peraltro manifestamente infondati, perché il ricorrente, senza attingere con specifiche censure la motivazione del provvedimento impugnato, investe il tema del silenzio reso nell'interrogatorio di garanzia, partendo dall'errato presupposto per il quale l'esercizio della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia integrerebbe la condotta colposa, senza tener conto che, a mente dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, l'esercizio da parte dell'imputato/ indagato della facoltà di non rispondere non incide più sul diritto alla riparazione.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2024 Il Consi