Sentenza — n. 47327/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI .BOLOGNA nel procedimento a carico di: GIOSEFFI ALESSANDRA MARINA PIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/05/1998 avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi la revoca della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47327/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere accolto. Invero GIOSEFFI Alessandra Marina Pia ha concordato, ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., una pena su richiesta per il delitto di lesioni stradali aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e per la contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. per essersi posta alla guida in stato di ebbrezza alcolica, da cui era seguito un sinistro stradale. Ad entrambe tali fattispecie la legge fa conseguire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art.186, comma 2 bis, in relazione al comma 2, lett.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI .BOLOGNA nel procedimento a carico di: GIOSEFFI ALESSANDRA MARINA PIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/05/1998 avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi la revoca della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Ravenna, con sentenza resa in data 21 giugno 2022 ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., ha applicato a GIOSEFFI Alessandra Maria Pia la pena concordata in relazione al reato di lesioni stradali, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e alla contravvenzione di cui all'art.186, comma 2, lett.c) e 2 bis, C.d.S. per essersi posta alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Ha disposto la sospensione della patente di guida nei confronti dell'imputata per la durata di giorni 540 richiamando, tra l'altro, il disposto dell'art.222 C.d.S. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna deducendo violazione di legge con riferimento alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida atteso che, ai sensi dell'art.222, comma 2, C.d.S. per il reato di cui all'art.590 bis cod.pen.
è prevista la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, e che la medesima sanzione amministrativa accessoria è altresì prevista dall'art.186, comma 2 bis, C.d.S., quale conseguenza del reato di guida in stato di ebbrezza, in caso di valori superiori alla soglia indicata dal comma 2, lettt.c) stesso testo, effettivamente riscontrati sulla persona della condannata, qualora da tale condizione di ebbrezza fosse derivato un sinistro stradale. Né sulla specie della sanzione amministrativa accessoria aveva inciso l'intervento del giudice costituzionale il quale (con sentenza n.88/2019), nel censurare l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art.222, comma 2, C.d.S. con riferimento ai delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, C.d.S. aveva espressamente escluso le ipotesi aggravate di cui ai commi due e tre delle relative disposizioni incriminatrici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto. Invero GIOSEFFI Alessandra Marina Pia ha concordato, ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., una pena su richiesta per il delitto di lesioni stradali aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e per la contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. per essersi posta alla guida in stato di ebbrezza alcolica, da cui era seguito un sinistro stradale. Ad entrambe tali fattispecie la legge fa conseguire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art.186, comma 2 bis, in relazione al comma 2, lett.
c) e comma 2 quinquies C.d.S. con riferimento alla guida in stato di ebbrezza e ai sensi dell'art.222, comma 2, C.d.S. con riferimento al delitto di lesioni stradali, disposizione che ha passato il vaglio di legittimità del giudice costituzionale allorquando il reato, come nella specie, risulti aggravato dalla condizione di ebbrezza del conducente, laddove la concentrazione alcolica corrisponda alla soglia rilevante di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S.. 3.Deve pertanto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria disposta dal giudice del patteggiamento e contestuale applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art.620 lett.1) cod.proc.pen., trattandosi di sanzione espressamente collegata ad una previsione legale che non consente alcun margine di discrezionalità da parte del decidente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Visto l'art.620, lett.l. cod.proc.pen. dispone la revoca della patente di guida di GIOSEFFI Alessandra Marina