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Sentenza — n. 47034/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47034/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di questa Corte n. 23807-2022 è stato definito il procedimento R.G.N. 14500/2021, iscritto nei confronti di Antonelli Alessandro per il delitto di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47034/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In esito a tale pronuncia, le parti civili costituite Bertozzini Odelia, Maggioli Marilena e Maggioli Rosella hanno presentato istanza di correzione di errore materiale, evidenziando come nel dispositivo dell'indicata sentenza non si sia provveduto a liquidare le spese di costituzione di parte civile in sede di legittimità, seppur da loro richieste con nota spese depositata unitamente ad una memoria difensiva.

Parole chiave

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correzione di errore materiale vizio di procedura documenti mancanti difetti materiali condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BERTOZZINI ODELIA nato a PESARO il 03/02/1935 dalla parte civile MAGGIOLI ROSELLA nato a PESARO il 30/04/1964 nel procedimento a carico di: MAGGIOLI MARILENA nato a PESARO il 22/09/1959 nel procedimento a carico di quest'ultimo ANTONELLI ALESSANDRO nato a URBINO il 01/01/1945 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sente le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di questa Corte n. 23807-2022 è stato definito il procedimento R.G.N. 14500/2021, iscritto nei confronti di Antonelli Alessandro per il delitto di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2. In esito a tale pronuncia, le parti civili costituite Bertozzini Odelia, Maggioli Marilena e Maggioli Rosella hanno presentato istanza di correzione di errore materiale, evidenziando come nel dispositivo dell'indicata sentenza non si sia provveduto a liquidare le spese di costituzione di parte civile in sede di legittimità, seppur da loro richieste con nota spese depositata unitamente ad una memoria difensiva.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto di procedersi alla correzione del descritto errore materiale.

4. Il difensore dell'imputato Antonelli Alessandro ha trasmesso memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che le parti civili non avrebbero espletato alcuna specifica attività difensiva nel corso del giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza di correzione di errore materiale presentata dalle costituite parti civili deve essere accolta. E' di immediata evidenza, infatti, come nella citata sentenza n. 23807-2022 l'imputato Antonelli Alessandro sia stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, senza tuttavia che, per mero errore materiale, si sia anche provveduto alla sua condanna al pagamento delle spese ip_rocessuali in favore delle parti civili costituite Bertozzini Odelia, Maggioli Marilena e Maggioli Rosella, che ne avevano chiesto la liquidazione con nota spese depositata dal loro difensore.Trattasi di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l'omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (cfr.

Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772-01). Né l'assunzione 'di una simile decisione può essere impedita da quanto dedotto dal difensore dell'imputato, atteso che, in antitesi a quanto prospettato, le parti civili avevano espletato attività difensiva nel corso del giudizio di legittimità, in particolar modo provvedendo al deposito di una loro memoria con cui, in esito a specifiche valutazioni di merito, avevano richiesto il rigetto del ricorso presentato dall'imputato. Conclusivamente, pertanto, deve essere disposta la correzione della sentenza n. 23807-2022 (R.G.N. 14500/2021), emessa da questa Corte il 13/04/2022 nei confronti di Antonelli Alessandro, integrandone il dispositivo attraverso l'indicazione della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili costituite Bertozzini Odelia, Maggioli Marilena e Maggioli Rosella, da liquidarsi in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.

P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 23807-2022 (R.G.N. 14500/2021), emessa da questa Corte il 13/04/2022 nei confronti di Antonelli Alessandro, inserendo alla fine del dispositivo, dopo le parole "della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende" le parole "nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili Bertozzini Odelia, Maggioli Marilena e Maggioli Rosella, che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024 I