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Sentenza — n. 47031/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-specialized defense lawyer signature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed by a defense lawyer not enrolled in the special register required for this court. Although the appellant argued for the dismissal of the original acquittal based on procedural errors, the court prioritized the strict formal requirement for lawyer qualification. The decision emphasizes that the principle of favoring appeals cannot override mandatory registration rules, resulting in the rejection of the request and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition is signed by a lawyer not enrolled in the special register, a rule that applies even when an appeal is converted into a cassation appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal special lawyer register defense qualification formal requirements Cassazione rules aiuto a domicilio contributo per l'assistenza accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
In tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 624-bis cod. pen
Con tale decisione la Rodrigo veniva assolta dal reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., contestatole per aver sottratto denaro contante ed altri oggetti dall'abitazione di Fabrizio Masoni, dove svolgeva l'attività di collaboratrice domestica.
art. 613 cod. proc. pen
In tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv.
Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato
Verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez.
Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, Russo
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani
258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana
256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, Allegrini
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano
45393 del 16/11/2011, Tedeschi, in motivazione), né dalla successiva nomina di un difensore iscritto nell'albo speciale (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RODRIGO BELLANA VITHANALANGE GANGA NELUM KUMARI nata in Sri Lanka il 18/04/1973 avverso la sentenza del 28/12/2018 del TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; letta la memoria del difensore, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 18 aprile 2024 la Corte di appello di Firenze ha trasmesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello proposto da Rodrigo Bellana Vithanalange Ganga Nelum Kumari avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 28 dicembre 2018. Con tale decisione la Rodrigo veniva assolta dal reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., contestatole per aver sottratto denaro contante ed altri oggetti dall'abitazione di Fabrizio Masoni, dove svolgeva l'attività di collaboratrice domestica. Per quanto di interesse, le prove acquisite in dibattimento non sono state ritenute idonee a superare il ragionevole dubbio circa la colpevolezza della Rodrigo, anche in ragione della presenza, presso l'abitazione del Masoni, di altro personale di servizio.

2. Con l'unico motivo dell'atto di appello, convertito in ricorso, la Rodrigo lamenta violazione di legge nell'avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della parte civile alla refusione delle spese processuali e al risarcimento del danno, formulate ex art. 541, comma, 2 cod. proc. pen. Lamenta, inoltre, l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di emergenze processuali idonee a sostenere il proscioglimento con formula ampiamente liberatoria.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché presentato da difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria. In tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. La regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell'albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr.

Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01). Verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01).

Né il principio del "favor impugnationis", cui si ispira la conversione, può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo : di graVaiiie, che debbono sussistere al momento della proposizione. Del resto, proprio in ragione del carattere originario del vizio, la• giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso la possibilità di una sanatoria postuma; sicché, l'inammissibilità non è esclusa dal successivo conseguimento da parte del difensore della legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (cfr., Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 - 01;

Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287 - 01, con specifico riferimento al ricorso proposto dal sostituto processuale di un difensore non abilitato al patrocinio di legittimità; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, in motivazione), né dalla successiva nomina di un difensore iscritto nell'albo speciale (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, a nulla rilevando la sopravvenuta nomina di un difensore iscritto all'albo speciale.

2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro cinquecento. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom