Cassation annuls preliminary investigation order due to lack of motivation regarding asset availability for confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna preliminary investigation judge's order refusing the revocation of a preventive seizure on company assets. The applicant argued the seizure should be lifted, while the prosecution contended the applicant was a de facto administrator of the company involved in exploitation crimes. The court ruled the order invalid because the judge failed to provide any reasoning for attributing the applicant's role as administrator or establishing his availability of the seized assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, 666 c.p.p.; Art. 603 bis c.p.: The execution order in preventive seizure for confiscation must explicitly justify the attribution of de facto administrator status and the availability of assets, as a lack of motivation violates the law.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHOU SHANGWEI nato il 19/11/1982 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna - investito ai sensi degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen. in relazione alla fase esecutiva di una misura cautelare reale - ha respinto la richiesta avanzata da Zhou Shangwei, volta ad ottenere la revoca del vincolo cautelare apposto sul complesso aziendale e sui beni della «Bold Sala Taglio s.r,I.» della quale è amministratrice Chen Lisi (moglie di Zhou Shangwei).
2. Per miglior comprensione della vicenda è necessario chiarire che Zhou Shangwei e Chen Lisi, sono sottoposti ad indagini (insieme ad altri la cui posizione non rileva in questa sede) per violazione degli artt. 110, 603 bis, comma 1 n, 2 e comma 3 n. 1 e n. 4 cod. pen. quali «amministratori di fatto» della ditta individuale «Sun Lab di Sun Shaoua». In tesi accusatoria, i titolari di fatto e di diritto di questa ditta - che procedeva al confezionamento di articoli di abbigliamento per la «Imperial s.p.a.» - in concorso con i dirigenti della società committente, reclutavano gli operai incaricati dell'esecuzione delle commesse tra persone in stato di bisogno, del quale approfittavano per sottoporli a condizioni di sfruttamento.
In particolare: retribuivano i lavoratori per venti ore di lavoro settimanali facendo loro svolgere in concreto turni orari giornalieri in misura «almeno tripla rispetto a quella contrattualmente prevista»; li privavano del riposo giornaliero e settimanale e delle ferie facendoli lavorare «dalle tredici alle quindici ore consecutive giornaliere, in tutti i giorni della settimana, senza alcun riconoscimento di giorni di lavoro non retribuiti»; li impiegavano in condizioni lavorative contrastanti con la normativa igienico sanitaria e di prevenzione antinfortunistica; li alloggiavano «in minuscoli locali fatiscenti ricavati all'interno della azienda».
Il sequestro preventivo la cui esecuzione è oggetto del presente ricorso è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. L'art. 603 bis.2 cod. pen. prevede, infatti, la confisca obbligatoria «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» di cui all'art. 603 bis cod. pen. e «delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato»; prevede, inoltre, che, «ove la confisca diretta non sia possibile», debba essere disposta «la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».2.1.
Come emerge dall'ordinanza impugnata e dai motivi di ricorso, il sequestro preventivo fu disposto dal Giudice per le indagini preliminari in data 28 novembre 2023: - per la ditta «Sun Lab di Sun Shaoua», «fino alla concorrenza della somma di C 1.248.800» costituente il «profitto del reato contestato» e «fino alla concorrenza della somma di C 4.067.972,95» costituente il «prodotto del reato contestato»; - per la «Imperial s.p.a.», «fino alla concorrenza della somma di 4.774.671,10» costituente il «prodotto del reato contestato»; Oltre al sequestro finalizzato alla confisca diretta, fu disposto, in subordine (con riferimento al caso in cui la confisca diretta fosse risultata impossibile), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente «dei saldi attivi dei conti bancari, conti titoli e depositi postali e bancari di qualunque natura, preziosi e di ogni altro bene mobile, anche registrato, nonché dei beni immobili rivenuti [...] nella disponibilità diretta o indiretta degli indagati» - e tra questi di Zhou Shangwei e Chen Lisi - fino alla concorrenza delle somme sopra indicate.
Il 22 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullò il decreto di sequestro preventivo limitatamente alla posizione di Chen Lisi disponendo «il dissequestro e la restituzione alla predetta di quanto sottoposto a vincolo reale in forza del suddetto decreto, se non in sequestro per altra causa». Tra questi beni vi era il complesso aziendale della «Bold Sala Taglio s.r.I.» (società della quale Chen Lisi è amministratrice unica) e, quindi, dell'opificio, dei macchinari, dei capi di abbigliamento ivi contenuti oltre che dei conti correnti intestati alla società.
Il Pubblico Ministero eseguì il provvedimento di restituzione in favore di Chen Lisi, ma rilevò che la società era amministrata di fatto anche dal marito di lei, Zhou Shangwei, nei confronti del quale il provvedimento di sequestro del 28 novembre 2023 era stato confermato. Dispose dunque che, in esecuzione di quel provvedimento, l'azienda, gli immobili e i conti correnti intestati alla «Bold Sala Taglio s.r.l.», restituiti a Chen Lisi, fossero sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico di Zhou Shangwei, amministratore di fatto della società.
Contro questo provvedimento il difensore di Zhou Shangwei ha proposto incidente di esecuzione osservando che il sequestro è stato disposto per la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti derivante dall'attribuzione all'indagato e alla moglie della qualifica di «amministratori di fatto» della «Sun Lab di Sun Shaoua» e nulla consente di affermare che Zhou Shangwei fosse amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio s.r.I.», amministrata da Chen Lisi, nei confronti della quale il provvedimento di sequestro preventivo è stato annullato.
Con l'ordinanza oggetto del presente ricorso il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha respinto l'incidente di esecuzione.
3. Contro questa ordinanza, il difensore di Zhou Shangwei ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in due motivi che possono essere esposti congiuntamente (nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271) avendo entrambi ad oggetto violazione di legge per essere stato attribuito a Zhou Shangwei il ruolo di amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio» in assenza di elementi indiziari in tal senso e sulla base di una motivazione apparente. Dopo aver illustrato la vicenda cautelare, la difesa ricorda che le misure cautelari reali hanno una funzione strumentale all'esecuzione del provvedimento definitivo e presuppongono la sussistenza del fumus commissi delicti.
Rileva che Zhou Shangwei è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. quale amministratore di fatto della «Sun Lab di Shun Shaoua» e non quale amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio s.r.I.» e osserva che, con riferimento a quest'ultima ipotizzata qualifica, non sussiste il fumus del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il difensore del ricorrente sottolinea: che la «Bold Sala Taglio» non risulta coinvolta nella commissione del reato per cui si procede; che l'azienda, i macchinari e i conti correnti intestati a questa società sono stati sottoposti a sequestro preventivo ai soli fini della confisca per equivalente del profitto e del prodotto del reato, perché amministratore unico della stessa è Chen Lisi (indagata nel procedimento); che il Tribunale per il riesame ha escluso, per questa indagata, la sussistenza del fumus del reato; che, pur restituendo formalmente i beni sequestrati a Chen Lisi, il Pubblico Ministero li ha sequestrati a carico di Zhou Shangwei attribuendo anche a lui la disponibilità di quei beni, quale amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio»; che il Giudice dell'esecuzione ha confermato questo provvedimento senza spiegare sulla base di quali elementi, rilevanti ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., sarebbe possibile affermare che Zhou Shangwei ha svolto nella «Bold Sala Taglio» un'attività gestoria non episodica e non occasionale tale da consentire di ipotizzare un ruolo di amministratore di fatto.
A sostegno di tali argomentazioni, la difesa del ricorrente osserva: che, nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza non ha eseguito alcun controllo sull'attività svolta dalla «Bold Sala Taglio» e, pertanto, le indagini svolte non possono aver fornito argomenti a sostegno della attribuzione a Zhou Shangwei del ruolo di amministratore di fatto di questa società. Rileva, inoltre, che non emerge dalle indagini - e comunque non è stato evidenziato nel provvedimento impugnato - che vi fosse una «simbiosi commerciale» tra la «Bold Sala Taglio» e la «Sun Lab di Sun Shaoua».
Sottolinea che, in tesi accusatoria, solo quest'ultima società assumeva e impiegava manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. In sintesi: la difesa si duole che l'attribuzione a Zhou Shangwei del ruolo di amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio s.r.I.» sia comparsa per la prima volta nel provvedimento impugnato. In tesi difensiva, si tratta di un'affermazione apodittica che l'ordinanza impugnata ha illogicamente collegato alla formulazione della imputazione, nella quale non v'è riferimento alcuno alla «Bold Sala Taglio».
4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Rileva il PG che la motivazione è carente «- al limite dell'inesistenza -» riguardo alla attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della Bold Sala Taglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
2. Si deve premettere che, per quanto riguarda la posizione di Zhou Shangwei, il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente è stato confermato dal Tribunale per il riesame con ordinanza del 22 gennaio 2023 e l'ordinanza oggetto del presente ricorso non riguarda la sussistenza del fumus del reato e del periculum in mora - che costituiscono i presupposti per l'adozione della cautela reale - bensì le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare con riferimento ai beni dei quali Zhou Shangwei ha disponibilità «diretta o indiretta».
Il ricorrente si duole, infatti, che siano stati sottoposti a sequestro ai fini della confisca per equivalente beni appartenenti alla moglie attribuendone anche a lui la disponibilità quale amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio s.r.I.»: qualifica che non gli era mai stata attribuita in precedenza. Questa premessa rende evidente che, per risolvere la questione controversa, non ci si deve interrogare sulla sussistenza del fumus commissi delicti. Ne consegue che il ricorso non coglie nel segno quando sottolinea che Zhou Shangwei non è gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110, 603 bis cod. pen. quale amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio», bensì quale amministratore di fatto della «Sun Lab di Sun Shaoua».
Ed invero: in presenza del fumus del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. (facendo applicazione dell'art. 603 bis.2 cod. pen.), il decreto di sequestro preventivo ha stabilito che, risultata impossibile la confisca delle cose utilizzate per la commissione del reato o destinate a commetterlo e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, fossero sequestrati a fini di confisca per equivalente, i beni dei quali gli indagati avessero la disponibilità, «anche indirettamente o per interposta persona» fino a concorrenza del valore corrispondente al prodotto o al profitto del reato; tra gli indagati vi è Zhou Shangwei e con riferimento alla sua persona il decreto di sequestro è stato confermato; il sequestro della «Bold Sala Taglio» non è stato eseguito perché l'azienda era coinvolta nella consumazione del reato, ma perché l'indagato, quale amministratore di fatto, ne aveva la disponibilità.
3. Da quanto esposto emerge che, per porre sotto sequestro l'azienda denominata «Bold Sala Taglio», gli immobili, i macchinari, i capi di abbigliamento di proprietà della stessa e i conti correnti ad essa intestati, non era necessario verificare se questa società fosse collegata alla «Sun Lab di Sun Shaoua» i cui titolari (di fatto o di diritto), in tesi accusatoria, avevano approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori impiegati per sottoporli a condizioni di sfruttamento. Nondimeno, per poter eseguire il sequestro su quei beni a carico di Zhou Shangwei, era necessario aver accertato che la «Bold Sala Taglio s.r.I.» fosse, direttamente o per interposta persona, nella disponibilità di questo indagato.
4. Si è già riferito che, in un primo momento, i beni in parola erano stati sequestrati a carico di Chen Lisi, moglie del ricorrente e amministratrice di diritto della s.r.l. «Bold Sala Taglio». Il sequestro era stato possibile perché anche Chen Lisi è indagata nel procedimento e anche nei suoi confronti era stato ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli artt. 110, 603 bis cod. pen. essendole stato attribuito il ruolo di «co-amministratrice di fatto» della «Sun Lab». Per questa parte il decreto di sequestro è stato annullato dal Tribunale per il riesame e, di conseguenza, è stata disposta la restituzione a Chen Lisi dei beni a lei intestati.
Nel dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale, il Pubblico Ministero ha ritenuto che i beni di cui si tratta fossero, in concreto, nella disponibilità di Zhou Shangwei e, pertanto, pur avendoli formalmente restituiti a Chen Lisi, ha mantenuto il vincolo reale su quei beni in funzione della confisca per equivalente, comunque possibile a carico del coindagato. Secondo l'ordinanza impugnata, l'operato del Pubblico Ministero non è censurabile perché «la lettura del capo d'accusa rende chiaramente conto degli esiti delle indagini, nelle quali è emerso che presso la Sun Lab erano svolte lavorazioni illegali per alcuni clienti e che Zhou, che era amministratore di fatto della Bold, ha svolto attività di gestione rilevante anche per la Sun Lab».
Così argomentando, l'ordinanza afferma che Zhou Shangwei era amministratore di fatto, oltre che della «Sun Lab», anche della «Bold Sala Taglio», ma non spiega le ragioni di tale affermazione se non facendo riferimento alla «lettura del capo d'accusa», nel quale, tuttavia, non v'è riferimento alcuno alla «Bold Sala Taglio» né al ruolo che, in quella società, Zhou Shangwei avrebbe rivestito. A fronte di un incidente di esecuzione nel quale ci si doleva che il Pubblico Ministero avesse attribuito a Zhou Shangwei il ruolo di amministratore di fatto della «Bold» senza fornire di ciò alcuna motivazione, il Giudice dell'esecuzione si è limitato a confermare questo ruolo richiamando il contenuto del capo di imputazione che, sul punto, è silente.
Ha sostenuto, dunque, che l'odierno ricorrente aveva la concreta disponibilità della «Bold Sala Taglio» e dei conti correnti alla stessa intestati senza spiegare le ragioni di questa affermazione. Il vizio di motivazione è tale da tradursi in violazione di legge. Sono compresi, infatti, in tale nozione, «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) 5. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Il Giudice del rinvio dovrà chiarire le ragioni che, al di là del rapporto di coniugio, consentono di attribuire a Zhou Shangwei il ruolo di amministratore di fatto della «Bold Sala Taglio s.r.I.» e la disponibilità dei beni alla stessa intestati. Non potrà ignorare, inoltre, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento alla confisca per equivalente del profitto di un reato attribuito in concorso a più persone.
Ed invero, come risulta dall'avviso di decisione relativo al proc. n. 31775/23, all'udienza del 26 settembre 2014 le Sezioni Unite hanno affermato che: «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali».
Hanno ritenuto, inoltre, che tali principi debbano operare anche «in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli e