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Sentenza — n. 46721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for one defendant but annuls accessory ban on public offices for the other due to sentencing inconsistency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for the defendant Masala but annulled the accessory ban on public offices for Gutierrez. While the appellate court reduced the principal sentence, it failed to adjust the five-year ban, which legally requires removal when the reclusion term drops below three years. Consequently, the ban was eliminated for Gutierrez, while Masala's appeal was rejected and she was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 29 c.p.: Partial renunciation of appeal grounds renders the judgment res judicata regarding those grounds, barring their re-litigation; conversely, accessory penalties must be recalculated to match the new principal sentence duration, and confirmation of a ban exceeding the statutory limit for the reduced sentence violates the penal code system.

Parole chiave

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partial renunciation appeal res judicata effect accessory penalty recalculation ban public offices sentencing inconsistency furto aggravato licenziamento per furto crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Con sentenza emessa in data 24 aprile 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale, su concorde richiesta della parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
2.1 Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 29 c.p.
Art. 62 c.p.
pen., ad entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 624 c.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Va osservato in proposito che i ricorrenti, in sede di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., hanno rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
art. 29 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 47698 del 18/09/2019
Per tale motivo è inammissibile il motivo dedotto nei ricorsi con il quale si ripropongono motivi rinunciati né possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2 n. 47698 del 18/09/2019, dep.
Sez. U n. 877 del 14/07/2022
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
28388; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUTIERREZ JACOME WILLIAM EDUARDO nato il 20/11/1994 MASALA ELISA JASMINE nato il 01/10/2002 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Gutierrez.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24 aprile 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale, su concorde richiesta della parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riconosciuta a William Eduardo Gutierrez Jacome e Elisa Yasnnine Masala, che erano stati chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 624, 61 nn. 1 e 5, 110, 624 bis e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., ad entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha rideterminato la pena ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa per Gutierrez e ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa per la Masala.

2. Avverso la sentenza, con unico atto, sono stati proposti ricorsi nell'interesse del Gutierrez e della Masala affindandoli a due motivi. 2.1 Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è intervenuta la condanna. 2.2 Con il secondo, nell'interesse del solo Gutierrez, si deduce la violazione di legge nella applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

3. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al secondo motivo del ricorso nell'interesse del Gutierrez.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' inammissibile il primo motivo con il quale la difesa si duole della mancata riqualificazione del reato di furto aggravato contestato agli imputati. Va osservato in proposito che i ricorrenti, in sede di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., hanno rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. E' costante la giurisprudenza di questa Corte di legittimità nell'affermare che la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata, limitatamente ai capi oggetto di rinuncia.

Per tale motivo è inammissibile il motivo dedotto nei ricorsi con il quale si ripropongono motivi rinunciati né possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2 n. 47698 del 18/09/2019, dep. 22/11/2019 Rv. 278006) 2. E', per contro, fondato il motivo dedotto con riferimento alla posizione del solo Gutierrez. La Corte territoriale, nel rideterminare la pena finale a seguito di accoglimento dei concordati proposti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è pervenuta alla pena finale di anni due di reclusione ed euro 500 di multa.

Da ciò discende che non poteva essere confermata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque già applicata dal GUP che aveva inflitto una pena superiore a tre anni. L'art. 29 cod. pen. prevede, infatti, l'interdizione temporanea pari anni cinque come conseguenza alla condanna alla reclusione per una durata non inferiore ad anni tre. Dalla rideterminazione della pena operata discende, che la sanzione accessoria confermata viola l'art. 29 cod. pen.e si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (Sez.

U n. 877 del 14/07/2022 dep. 12/01/2023 Rv. 28388; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01) 3. Da quanto detto discende l'annullamento senza rinvio del ricorso proposto dal Gutierrez limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che, per le ragioni sopra spiegate, deve essere eliminata.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse della Masala, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), alla condanna di detta parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in misura pari a euro tremila.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gutierrez Jacome William Eduardo, limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Gutierrez. Dichiara inammissibile il ricorso di Masala Elisa Jasmine e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 ottobre 2024 Il Consi liet? estensore Il