Italian Court dismisses appeal against aggravated mafia charges due to lack of new evidence and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, upholding the Third Section's previous rejection of the grounds. The appellant argued that witness statements regarding mafia connections were irrelevant due to temporal gaps and that the aggravating circumstance was objectively rather than subjectively applied. The court rejected these claims, noting that the lower courts had already thoroughly examined the credibility of the witnesses and the stability of the criminal organization's control over the drug market, rendering the new arguments precluded in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.; Art. 609 c.p.: The extraordinary appeal is inadmissible when the appellant merely re-litigates facts already examined and evaluated by the lower courts without presenting new evidence or legal arguments that could alter the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/04/1996 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto FERDINANDO LIGNOLA, che si è riportato alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto; sentito l'avv. FRANCESCO ROMANO del Foro di TORRE ANNUNZIATA, in difesa di DI MAIO GIOVANNI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2023 la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Di Maio avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Napoli ha condannato il Di Maio, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 e 416 bis cod. pen. nonché degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 416 bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione ha proposto ricorso straordinario Giovanni Di Maio affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce errore di fatto ed omessa valutazione dell'espressa censura mossa con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marrazzo, Cavaliere e Polito poste a fondamento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416 bis co. 1 cod. pen. in riferimento ai rapporti economici tra l'associazione diretta da Michele e Salvatore Imparato - alla quale il ricorrente avrebbe aderito - e l'associazione di tipo camorristico dominante sul territorio di Castellannare di Stabia, nota come clan D'Alessandro.
Era stato censurato con il terzo motivo di ricorso in cassazione che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Cavaliere, Polito e Marrazzo erano inidonee a provare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione al clan D'Alessandro, non per difetto di convergenza ma perché si riferivano a periodi di gran lunga precedenti rispetto ai fatti in contestazione (2015-2016). In particolare, Cavaliere era detenuto dal 2009 e le sue dichiarazioni si riferivano ad almeno sei anni prima; Polito, anch'egli detenuto dal 2009, aveva sostenuto che D'Alessandro chiedeva ed otteneva cocaina da Salvatore Imparato il quale, a sua volta, era detenuto dal 2004;
Marrazzo aveva riferito di aver assistito alla imposizione di una quota dei proventi dell'attività di spaccio da parte di un emissario dell'associazione mafiosa D'Alessandro, direttamente dall'Imparato. Si era, tra l'altro, contestato che la Corte territoriale aveva aderito alla scelta ermeneutica del giudice di prime cure che aveva configurato l'aggravante in contestazione quale circostanza avente natura oggettiva piuttosto che soggettiva. La differenza non era di poco momento atteso che già il primo giudice aveva riconosciuto al ricorrente un ruolo marginale in seno alla consorteria.
Il motivo era ritenuto inammissibile dalla Corte di legittimità ritenendo che lo stesso fosse stato proposto per la prima volta con il ricorso, poiché non risultava riportato dalla Corte territoriale nella sintesi dei motivi di gravame anche se poi l'argomento veniva affrontato a pagina 51 della sentenza.L'errore percettivo sarebbe rappresentato, dunque, dal fatto che il motivo di appello proposto afferiva alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., di assoluto rilievo dato che i collaboratori riferivano fatti risalenti ad epoca antecedente all'anno 2009 mentre la Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso (a pag. 9 e 10) attraverso un generico richiamo alla valutazione di credibilità dei dichiaranti ed attendibilità del dichiarato, riproponendo ii testo delle pagine 25 e 26 della sentenza della Corte territoriale, nella parte in cui era stata espressamente devoluta l'impossibilità di trarre, dalle attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la prova della dazione economica al clan D'Alessandro, nel periodo in contestazione, ossia tra il 2015 e il 2016.
E' evidente, dunque, secondo la difesa, l'omissione della valutazione effettiva e non meramente apparente da parte del giudice rescindente delle argomentazioni poste con il motivo del ricorso principale, a causa dei deficit percettivi indicati. 2.2.Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione della censura difensiva in punto di attribuzione al Di Maio dello pseudonimo "o topo" in riferimento ai capi F) ed L) con travisamento delle emergenze processuali. Era stato dedotto che nessun atto di indagine collegava il ricorrente al detto soprannome e che non era offerta valida risposta alle censure difensive di malgoverno delle emergenze procedimentali.
La Terza Sezione si è attestata su un giudizio di logicità della motivazione della sentenza di appello laddove si fa riferimento ai collaterali controlli di polizia dichiarando inammissibile il motivo di ricorso. Anche in questo caso, secondo la difesa, si versa in ipotesi di errore di percezione dei motivi di appello oltre che di travisamento, per inesistenza, degli elementi di prova posti a supporto dato che solo l'esistenza di controlli di polizia (inesistenti) che riscontravano le intercettazioni avrebbero potuto accertare la corrispondenza tra Giovanni Di Maio e "o topo".
3. Il P.G. in persona del sostituto Ferdinando Lignola ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto.
4. All'udienza, il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte; l'avv. Francesco Romano del Foro di Torre Annunziata si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accogli mento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.2. Va, innanzitutto rammentato che «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01).
Vanno poi richiamati i principi più volte espressi da questa Corte (cfr. Sez. 5 n. 19396 del 4/3/2021) con riferimento ai presupposti che legittimano il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. In particolare è necessario che sussista un errore di fatto suscettibile di essere emendato con il ricorso in questione, un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco idoneo ad inficiare il processo formativo della volontà della Cassazione condizionandone la decisione che deve risultare viziata, in modo diretto ed evidente, dalla inesatta percezione delle risultanze processuali e che abbia condotto ad una sentenza diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto (Sez. 3 n. 21967 del 16/04/2013;
Sez. 6 n. 25121 del 02/04/2012, Rv. 253105; S.U. n. 16103 del 27/03/2002). Oppure è necessario che l'errore di fatto rivesta inderogabile carattere decisivo, ossia deve tradursi nella erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo con incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento con il quale si è concluso il giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 21967 del 16/04/2013). Rimangono, invece, estranei dall'ambito di applicazione dell'art. 625 bis cod. proc. pen. gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la ritenuta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, gli errori derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013) nonché gli errori valutativi, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto ma di giudizio in cui sia incorso il giudice, dovendosi questi ultimi far valere - anche quando si siano risolti in un travisamento del fatto - solo nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contento valutativo, non si configura un errore di fatto ma di giudizio come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U. n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686).3. Alla luce della superiore premessa, ritiene questo Collegio che, nessuno degli asseriti errori in cui sarebbe incorsa la sentenza di legittimità presenti le caratteristiche di un errore di percezione causato da una svista o da un equivoco che abbia influenzato il processo formativo della volontà della Corte di legittimità, traducendosi, piuttosto, in una diversa considerazione degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e in una critica delle valutazioni espresse dalla Terza Sezione penale, operazione questa non consentita in questa sede poiché, diversamente opinando, il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. si risolverebbe in un ulteriore grado di giudizio.
4. La Terza Sezione penale, dopo avere rilevato che il motivo afferente la credibilità dei collaboratori di giustizia non era stato dedotto con specifico motivo alla Corte di appello, nel trattare congiuntamente i motivi di ricorso in cassazione proposti nell'interesse di Ciro Amodeo, Giovanni Di Maio e Francesco Massa ha, comunque, affrontato la questione posta. A tale proposito va detto che dalla lettura dell'atto di appello, effettivamente, non risulta proposto lo specifico motivo al quale si fa riferimento atteso che il primo motivo riguardava l'inutilizzabilità delle intercettazioni (che era stato rinunziato), il secondo un ritenuto malgoverno delle emergenze istruttorie in merito alla riconducibilità all'imputato del soprannome "o topo" e il terzo l'insussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis nella forma della agevolazione al sodalizio D'Alessandro per mancanza di elementi sintomatici della consapevolezza degli associati che, comunque, rivestivano un ruolo marginale.
E sempre a tale proposito va rilevato come erronei si palesino i richiami operati dal ricorrente alla pagina 51 della sentenza della Corte di appello di Napoli laddove, vi sarebbe stato uno specifico richiamo alla censura dedotta. Invero a pagina 51 della sentenza viene trattata e confutata la censura relativa al secondo motivo, quello della riconducibilità dello pseudonimo "o topo" al Di Maio mentre a pag. 52, richiamando, peraltro, le pagine 31 e 32 si affronta la questione relativa alla natura oggettiva della circostanza aggravante contestata.
La Terza Sezione, tuttavia, dopo avere evidenziato che la Corte territoriale ha giustificato la conferma della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia per «la dovizia di particolari in esse presenti, la loro precisione anche cronologica, la loro spontaneità, l'assenza di motivi di sospetto e di intenti calunniatori» ha anche posto in evidenza «i numerosi riscontri esterni (arresto di numerosi spacciatori appartenenti al sodalizio criminale; sequestri di stupefacenti eseguiti proprio nei luoghi nei quali i collaboratori avevano rivelato che la droga veniva occultata)».La Terza Sezione ha, ancora, posto l'accento sulla circostanza già rappresentata dalla Corte territoriale che gli stretti rapporti tra il sodalizio diretto dai fratelli Imparato e il clan D'Alessandro costituiva un «sistema stabile e condiviso che consentiva al sodalizio di avere il controllo della piazza di spaccio di Castellamare di Stabia» non mancando di sottolineare tanto per Di Maio, quanto per Amodio e Massa la circostanza che essendo costoro "spacciatori storici" del gruppo Imparato, intranei al sodalizio criminale la circostanza era certamente conoscibile Si legge a pag. 10 della sentenza che «si tratta di considerazioni adeguate per giustificare la configurabilità della circostanza aggravante e anche la consapevolezza della agevolazione da parte dei ricorrenti che hanno censurato la valutazione dei Giudici di appello in modo generico e con rilievi di fatto, orientati ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità».
Risulta evidente che non è mancato affatto l'esame del motivo che qui si assume dedotto che è stato valutato, sul presupposto non contestato della credibilità dei collaboratori di giustizia, previo esame della portata delle dichiarazioni di costoro ed attualizzato per un verso, argomentando con il carattere "stabile e condiviso" del sodalizio e del versamento delle somme di denaro che consentivano la gestione della grossa piazza di spaccio, per altro verso, rilevando gli immutati rapporti tra lo stesso e il clan dei D'Alessandro e infine, alla risalente e perdurante adesione alla consorteria da parte del Di Maio.
5. E' del pari inammissibile il secondo motivo afferente la erronea attribuzione al Di Maio del soprannome "o topo". Si tratta di censura che era stata già posta e che la Terza Sezione ha dichiarato inammissibile spiegando, con motivazione che non è frutto né di errore di fatto né di percezione, che già la Corte territoriale aveva chiarito che l'identificazione del ricorrente con il detto soprannome non era conseguenza del mero ascolto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poiché ai fini dell'affermazione della responsabilità erano stati valutati tutti "i collaterali controlli di polizia effettuati a margine e nell'immediatezza degli appuntamenti telefonici" ivi compresi tre verbali di arresto in flagranza del 7/3/2014, 6/2/2016 e del 21/12/2016. E' stata, altresì, richiamata anche la sentenza di primo grado (pp 82 ed 83), nella quale si rimarcava che nel corso delle indagini era emerso con chiarezza, nelle conversazioni intercettate "l'uso promiscuo del soprannome e del nome di battesimo e la sua piena intraneità al gruppo associativo".
6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che - avuto riguardo al dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e ai coefficienti di colpa sottesi alle rilevate cause di inammissibilità del ricorso - si reputa conforme a giustizia fissare in misura pari a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e