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Sentenza — n. 46570/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of clear punitive intent in victim's statement despite act title.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's decision to drop proceedings due to a missing formal complaint, arguing the victim's statement implied a request for punishment. The court rejected this appeal, ruling that the victim's actual words only described the theft without any explicit or implicit demand for prosecution. Consequently, the appellate court's finding of no punitive intent was deemed legally sound and beyond the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 120 cod. pen.; The existence of a punitive intent in a 'denuncia-querela' must be clearly and unambiguously expressed by the victim, and the appellate court's assessment of this intent is final and unreviewable on appeal.

Parole chiave

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Art. 120 cod. pen. querela di denunciatore volontà punitiva inammissibilità ricorso giudizio di merito incidente ciclistico rifiuti elettronici altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 120 cod. pen.
Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la stessa Corte d'appello deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale in riferimento all'art. 120 cod.
art. 120 cod. pen
Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la stessa Corte d'appello deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale in riferimento all'art. 120 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Feola
Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Anzalone
Sez. 5, n. 42478 del 19/10/2001, Cosenza
260557; Sez. 5, n. 42478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv.
Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q
Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta
258384; Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: LOTTI YERSON (CUI.0578X55) nato il 28/09/1998 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminata la memoria depositata dal difensore dell'imputato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 26 febbraio 2024, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Lucca del 15 gennaio 2028, con la quale Lotti Yerson veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di furto di una bicicletta elettrica, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela.

2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la stessa Corte d'appello deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale in riferimento all'art. 120 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l'esistenza di un'istanza punitiva, chiaramente evincibile dalla "denuncia-querela", formalizzata della persona offesa in data 20 ottobre 2017 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso per difetto del requisito di autosufficienza,,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Come è noto, ai fini della perseguibilità a querela dei reati, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela; e tuttavia, sebbene non occorra l'uso di formule particolari, è comunque richiesta l'esposizione in modo chiaro e non equivocabile della volontà di punizione del supposto autore del reato filaliwritto (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 42478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259). Peraltro, l'apprezzamento della volontà di sporgere o meno querela costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q, Rv. 258384; Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806).

2. Nella presente fattispecie, la Corte territoriale ha rilevato che "in atti non v'è querela ma mera denuncia". Il ricorrente ha indicato, come allegazione al ricorso, la cosiddetta "denuncia-querela" in atti (aff.3), argomentando che da ciò sarebbe ricavabile la volontà punitiva. In realtà, le dichiarazioni della persona offesa, Dinelli Francesco, "raccolte' presso la Questura di Lucca, ancorchè contenute in un atto, qualificato dai verbalizzanti come "ricezione denuncia/querela", difettano, nella parte contenutistica del documento riferibile all'esponente, di qualsivoglia concreta richiesta di punizione.

La persona offesa si limitava a denunciare l'accaduto, rappresentando le circostanze che avevano caratterizzato il furto della sua bicicletta, la segnalazione alle forze dell'ordine e la successiva ricezione del mezzo a seguito del ritrovamento, senza manifestare, neppure implicitamente, alcuna istanza punitiva nei confronti dell'autore della sottrazione. Dunque, nella fattispecie che ci occupa, oltre all'intestazione dell'atto predisposta dalla polizia giudiziaria come «verbale di ricezione di denuncia/querela», dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non si rinvengono chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato.

E pertanto la valutazione che in tal senso hanno compiuto i giudici di merito, assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato di legittimità 2.1 D ricorso è inoltre viziato da genericità. Le conclusioni della Corte d'appello, infatti, sono criticate nel ricorso solo perché l'atto risulta intestato dalla polizia giudiziaria come "verbale di denuncia/querela", ancorché le dichiarazioni riferibili alla persona offesa non contengano alcun accenno a istanze di punizione. Difetta qualsivoglia riferimento al contegno della parte, all'eventuale interessamento della vittima per l'instaurando procedimento penale, alla volonta di esserne informatch L'impugnazione, dunque, non si confronta con il contenuto "sostanziale" di tale atto, nonostante da questo non emerga alcun profilo, neppure dal punto di vista del contegno della vittima, a cui ricollegare la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato, sebbene il medesimo atto sia stato evocato nella sentenza impugnata come privo di indicazioni in ordine alla volontà di chiedere la punizione del soggetto responsabile delle condotte in contestazione.

3. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. C