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Sentenza — n. 45410/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for factual error regarding special counsel mandate validity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45410/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Renato Arapi's appeal inadmissible for reiterating previous grievances about a special counsel mandate. The court found the appellant's arguments identical to those already rejected, noting the alleged factual error was merely a hypothetical defect in the defense team's evaluation rather than a material mistake. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new elements to justify a review under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 589 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal for factual error against a decision declaring inadmissibility is inadmissible if it merely reiterates previous grievances without demonstrating a concrete material error in the prior ruling.

Parole chiave

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special counsel mandate factual error appeal inadmissible appeal reiterative grievances procuratore speciale codice di procedura penale errore di fatto impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Con ricorso in data 23.7.2024 Arapi Renato, a mezzo dei suoi difensori e procuratori speciali, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen.
Art. 589 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
pen., trattandosi di contenuto diverso e non inquadrabile nel contesto della definizione concordata del giudizio prevista dall'art. 599-bis cod.
art. 625 bis cod.proc.pen
Con ricorso in data 23.7.2024 Arapi Renato, a mezzo dei suoi difensori e procuratori speciali, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 625-bis cod. pen
26540 del 2024 pronunciata dalla Sezione Terza penale di questa Corte che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti ex art. 625-bis cod. pen.
art. 589 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., trattandosi di contenuto diverso e non inquadrabile nel contesto della definizione concordata del giudizio prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56966 del 11/09/2017, Rv. 272201
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARAPI RENATO nato il 16/06/1980 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in data 23.7.2024 Arapi Renato, a mezzo dei suoi difensori e procuratori speciali, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 26540 del 2024 pronunciata dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazionei all'udienza del 4 aprile 2024 in quanto tale provvedimento sarebbe inficiato da errori di fatto. In particolare si deduce la nullità della sentenza impugnata per errore di fatto conseguente alla errata percezione della situazione fattuale che connota la sottesa vicenda processuale come documentata negli atti di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile. L'odierno ricorrente ha impugnato ex art. 625 bis cod.proc.pen. la sentenza n. 26540 del 2024 pronunciata dalla Sezione Terza penale di questa Corte che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti ex art. 625-bis cod. pen. da Arapi Renato e Prenika Andi, avverso la sentenza datata 16 novembre 2023 con cui la Quarta sezione penale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Arapi Renato e Prenika Andi avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 ottobre 2022.

Con detta sentenza la Terza Sezione penale aveva ritenuto che l'impugnazione de qua era stata proposta in assenza dei presupposti previsti ex lege e che ".. i ricorrenti hanno inteso riproporre in questa sede, in primo luogo, la già denunciata assenza di mandato a concordare sulla rinuncia ai motivi di appello ed il conseguente esercizio di un potere in realtà non conferito con la procura speciale, lamentando tuttavia l'esistenza di un presunto equivoco che, preteso come errore di fatto dagli imputati, deve più correttamente qualificarsi come ipotetico vizio di valutazione della procura speciale dei difensori, come tale precluso al sindacato di legittimità ex art. 625-bis cod. proc. pen.".

2. Ciò premesso, esaminando la censura in cui si articola l'odierno ricorso, la stessa ripropone le medesime doglianze oggetto del precedente ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. ovvero l'errore percettivo consistente nell'avere ritenuto pacifica l'esistenza di procura speciale 21conferita dagli imputati ai difensori, che abilitava questi ultimi a formulare istanze di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello la quale, all'opposto, sarebbe inesistente nel caso di specie, non potendosi ritenere rilevante, a tal fine, la circostanza che la procura contenesse comunque un generico mandato a rinunciare a qualsiasi impugnazione di cui all'art. 589 cod. proc. pen., trattandosi di contenuto diverso e non inquadrabile nel contesto della definizione concordata del giudizio prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen.

Pertanto, il ricorso risulta meramente reiterativo di quello già proposto e deciso nei termini anzidetti dalla Terza Sezione penale, senza quindi dedurre elementi atti a concretare l'errore percettivo che inficierebbe la sentenza n. 26540 del 2024. Va invero ribadito che é ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che lo stesso sia proposto entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla decisione impugnata e non dalla originaria sentenza che abbia definito il processo, ed abbia ad oggetto l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario (Sez.6,n.56966 de111/09/2017, Rv.272201).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend