Cassation court dismisses appeal due to crime extinction via remitted and accepted private prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment because the crime was extinguished by the subsequent remission and acceptance of the private prosecution. The appellant argued that the store manager lacked legal standing to file the prosecution, but the court confirmed that such individuals possess qualified custody rights sufficient to initiate proceedings. Consequently, the criminal action terminated under Article 152 of the Penal Code, leading to the dismissal of the appeal without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.; Art. 337 c.p.p.: The crime is extinguished by remission of the private prosecution when the person holding qualified custody of the protected item, such as a store manager, remits the complaint after the judgment, even without formal representation powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCUTO GRAZIA nato a CREMONA il 17/10/1974 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 marzo 2024 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti di Grazia Scuto, imputata in relazione al reato di tentato furto, aggravato dalla destrezza, ha escluso la circostanza aggravante contestata e confermato nel resto.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo si deduce che, successivamente alla sentenza del 18 marzo 2024, la commessa del negozio ove era stato perpetrato il tentativo di furto, ha rimesso la querela che aveva presentato e che la Corte aveva ritenuto validamente proposta. La querela è stata debitamente accettata. Pertanto, il ricorso è finalizzato a rappresentare il venir meno la condizione di procedibilità. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ed in specie dell'art. 606 comma 1 lett.
b) cod, proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. proc. pen., con particolare riferimento al ritenuto potere di rappresentanza in capo alla commessa del negozio piuttosto che come previsto dalla norma richiamata, dal legale rappresentante.
3. Il P.G., in persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto della condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va innanzitutto premesso che la Corte territoriale ha applicato il principio sancito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342) secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso in un supermercato, anche il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
3. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al §olo fine di introdurre nel A processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4 n. 38156 del 5/7/2022, Rv. 283584 -01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625).
4. Constatando in effetti l'allegata remissione della querela (con contestuale accettazione) e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ponendo le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, comma 4 cod. proc. pen., a carico della querelata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Deciso il 7 novembre 2024 Il Cons liere estensore Il Presi ente M