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Sentenza — n. 44991/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for theft of electricity via meter tampering, ruling it an aggravated offense regardless of public utility impact.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica requested the conversion of the first-instance dismissal into an appeal before the Corte di Cassazione. The lower court had acquitted the defendant, Otvos Gyula, of aggravated theft of electricity because the act did not harm the general public utility of the grid. The Supreme Court reversed this, holding that the aggravating circumstance applies whenever electricity is diverted from a public service, irrespective of whether other users suffer nocumento. Consequently, the first-instance judgment was annulled without remittal to allow the case to proceed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; In cases of electricity theft via unauthorized connection, the aggravating circumstance applies based on the final destination of the energy to a public service, not on the harm caused to other users.

Parole chiave

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theft of electricity meter tampering aggravating circumstance public service diversion Corte di Cassazione sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
per difetto di querela ; previa esclusione della contestata circostanza di cui all'art. 625 n.
Art. 606, comma 1, lett. B cod. proc. pen.
(ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: OTVOS GYULA nato il 24/07/1972 avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.6.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Otvos Gyula, imputata del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. per difetto di querela ; previa esclusione della contestata circostanza di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. All'imputata era contestato di essersi impossessata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, di energia elettrica per un valore complessivo di Euro 5846,62, sottraendola alla legittima proprietaria Enel s.p.a mediante manomissione del misuratore di corrente ed inserimento di n. 1 shunt che consentiva di alimentare l'appartamento di Via Maresciallo Cusumano n. 4 senza misurare l'effettivo consumo dell'energia prelevata.

Il Tribunale aveva ritenuto che la sottrazione dell'energia elettrica mediante congegni non può ritenersi aggravata ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. .7 cod.pen. quarta ipotesi/ perché l'attività del colpevole non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità._ , 'ti- , 2. Avverso detta sentenza il Procuratoret,presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione per saltum articolato in un motivo con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. (ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. B cod.proc.pen.). -1-7719/4 Si assume che il giudice di primo grado /erroneamente l'insussistenza della circostanza aggravante dalle concrete modalità dell'allaccio abusivo effettuato mediante manomissione del contatore, laddove la sussistenza dell'aggravante dipende dalla natura della res oggetto di sottrazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi la conversione in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422).

2. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, per l'ulterior