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Sentenza — n. 44984/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court dismissal for lack of complaint due to valid digital signature by authorized defender.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a lower court decision dismissing a criminal complaint against Mereghini for lack of proper authentication. The court found the complaint valid because the victim's lawyer, holding special power of attorney, digitally authenticated the signature before submitting the document via PEC. Consequently, the cassation court annulled the dismissal and ordered the case to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.; The digital signature of a lawyer acting as special attorney of the victim authenticates the complaint's origin if the lawyer was formally appointed prior to the document's drafting.

Parole chiave

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criminal complaint authentication digital signature validity special power of attorney procedural defect dismissal favor querelae principle difetto di sottoscrizione firma digitale esecuzione di atti autentici

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8920 del 08/02/2024
attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore" (Sez. 5, n. 8920 del 08/02/2024, Rv.
Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013
Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: MEREGHINI GIANCARLO nato a NAPOLI il 07/11/1947 avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE DI PACE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di lesioni colpose ascritto a Giancarlo Mereghini in danno di Renato Lamberti, sul presupposto del difetto di sottoscrizione per autentica da parte del procuratore della persona offesa.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per erroneità della decisione, risultando dagli atti che l'atto di querela, corredato del documento di identità del delegante, era stato sottoscritto digitalmente dall'avvocato già munito di procura speciale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

4. Il difensore delfi4ereghini ha depositato memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La successione degli atti processuali che qui rilevano evidenzia come nella specie non possa essere messa seriamente in dubbio la provenienza ildella querela dalla persona offesa, avendo il suo difensore, già munito di procura speciale, provveduto ad inviarla via PEC all'autorità giudiziaria, attestando la veridicità della firma apposta dal querelante, nella sua qualità di difensore ex art.39 disp. att. cod. proc. pen., mediante specifica apposizione di firma digitale. In altri termini, non è dubbio che la sottoscrizione del querelante sia stata autenticata dal difensore, atteso che l'atto di querela sottoscritto dalla persona offesa risulta allegato ad una PEC proveniente dal difensore di fiducia del querelante, contenente copia del documento di identità e apposizione di una firma digitale da parte dello stesso difensore.

3. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto che, in caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, 2 e l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore" (Sez. 5, n. 8920 del 08/02/2024, Rv. 286055 - 01). Ebbene, nel caso in disamina è pacifico che il professionista sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, atteso che tale atto contiene la formale nomina "quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale" a favore dell'avv.

Gianluca Coruzzolo del foro di Napoli, presso il cui studio, peraltro, il querelante aveva eletto il proprio domicilio a tutti i fini di legge; inoltre, la querela e la nomina recano la data del 5.5.2022 e l'atto di querela risulta inviato dallo stesso avv. Coruzzolo in data 5.5.2022 ore 18.05, come risulta dalla certificazione del portale di deposito degli atti penali.

4. Si tratta di elementi che, nel loro complesso, vanno interpretati alla luce del favor querelae, dovendosi concludere nel senso della sicura provenienza dell'atto di querela dalla persona che lo ha sottoscritto, come digitalmente attestato dal suo difensore di fiducia, il quale, nella sostanza, ha chiaramente attestato la "verità della firma" apposta dal querelante. Ciò è sufficiente per ritenere processualmente valida la querela, per la quale ciò che conta, appunto, è che ne sia accertata la sicura provenienza (cfr. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255584 - 01).

5. Consegue che la sentenza impugnata ha errato nel dichiarare il reato improcedibile per difetto di querela, stante la piena validità della querela in atti versata. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli per il prosieguo. P.Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli, per l'ulteriore corso. Così deciso il 17 settembre 20